TERMINI  PER L'INVIO DEL MODULO

I cittadini interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per compilare e inviare il modulo di richiesta di esenzione. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; mentre per la modalità telematica c'è tempo fino al 10 maggio. Per coloro che intendono invece beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.
Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.

Allegati:
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IL DM del 15 dicembre 2015 avente per oggetto le modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro definisce che, a decorrere dal 12 marzo 2016, per poter comunicare le proprie dimissioni (o la risoluzione consensuale ) il lavoratore dovrà registrarsi sul portale Cliclavoro, mediante pin Inps o, in alternativa, avvalersi di un soggetto abilitato (CAF, patronati, sindacati, enti bilaterali, ecc ecc).

A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni consegnate al datore di lavoro dovranno essere esclusivamente quelle “elettroniche” effettuate nel modo sopra riportato.

Siamo a disposizione per chiarimenti sull'argomento

Circolare di aggiornamento fiscale:

Con la Circolare n.14/E del 27 marzo scorso l’Agenzia delle Entrate pubblica finalmente gli attesi chiarimenti in merito alle nuove ipotesi per le quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge, già in vigore a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.

L’Iva verrà sottratta alla disponibilità del fornitore il quale non verrà più pagato per l’intera somma riportata in fattura (imponibile ed iva), ma per il solo corrispettivo al netto dell’Iva.

A SEGUIRE LE PRINCIPALI NOVITA', SIAMO IN OGNI CASO A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI SULLE MODALITA' DI FATTURAZIONE

ATTENZIONE
CAMBIANO NEL 2015 LE REGOLE DI FATTURAZIONE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE EDILE E PER LE IMPRESE DI PULIZIE

a seguire alcuni chiarimenti sulla nuova normativa SIAMO A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI SULLE NUOVE REGOLE DI FATTURAZIONE

Dal 1° gennaio 2015 è scattato l’obbligo del modello F24 Elide soltanto per i versamenti connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014 (Prot. 2014/554) è stato stabilito che, a partire dal 1° febbraio 2014, “l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello ‘F24 versamenti con elementi identificativi’ (F24 ELIDE)”.

Pronta la circolare 31/E dell’Agenzia che illustra le numerose semplificazioni introdotte dal Dl n. 175/2014 in favore di persone fisiche, professionisti e imprese. Le nuove norme snelliscono numerosi adempimenti ed eliminano le procedure superflue, rendendo, di fatto, più facile il rapporto tra contribuenti e Amministrazione fiscale.

Le novità in materia di dichiarazione precompilata e rimborsi Iva troveranno, invece, spazio in circolari dedicate.

Da mercoledì 1° ottobre i versamenti di importo superiore a mille euro potranno essere effettuati soltanto in via telematica e questo anche per i privati e i contribuenti non titolari di partita Iva. A prevederlo è il cosiddetto «decreto Irpef» (Dl 66/2014, convertito dalla legge 89/2014), quello con il «bonus Renzi» di 80 euro, che aumenta (articolo 11) la stretta su compensazioni e versamenti da fare con il modello F24.