Addio F24 Cartaceo

Da mercoledì 1° ottobre i versamenti di importo superiore a mille euro potranno essere effettuati soltanto in via telematica e questo anche per i privati e i contribuenti non titolari di partita Iva. A prevederlo è il cosiddetto «decreto Irpef» (Dl 66/2014, convertito dalla legge 89/2014), quello con il «bonus Renzi» di 80 euro, che aumenta (articolo 11) la stretta su compensazioni e versamenti da fare con il modello F24. I canali telematici utilizzabili alla luce della nuova normativa sono: – i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero, ovvero laddove si dispone del cassetto fiscale attraverso lo stesso; – esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione, nel caso in cui siano effettuate compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; – esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. I pagamenti su carta Il modello F24 su carta, con presentazione della delega presso le banche, Poste italiane o agenti della riscossione, potrà invece essere effettuato solo dai contribuenti non titolari di partita Iva per eseguire pagamenti, senza compensazioni, per importi fino a mille euro. Per l'agenzia delle Entrate, come chiarito nella circolare 27/E del 19 settembre 2014, si potrà ancora usare il modello F24 cartaceo: – in caso di modello F24 precompilato dall'ente impositore, di qualsiasi importo, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; – dai contribuenti che stanno versando a rate tributi e/o contributi (ma solo fino al 31 dicembre 2014) di qualsiasi importo e anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione (pure con saldo pari a zero); – dai contribuenti che beneficiano di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.