L’Iva verrà sottratta alla disponibilità del fornitore il quale non verrà più pagato per l’intera somma riportata in fattura (imponibile ed iva), ma per il solo corrispettivo al netto dell’Iva.
A SEGUIRE LE PRINCIPALI NOVITA', SIAMO IN OGNI CASO A DISPOSIZIONE PER CHIARIMENTI SULLE MODALITA' DI FATTURAZIONE
Con la pubblicazione della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) viene introdotto con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA) lo split payment (scissione, spaccatura del pagamento), e così come riportato all’art.1 comma 629 della suddetta legge, “(…) l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Obiettivo quindi dell’introduzione dello split payment nell’ambito delle operazioni svolte nei confronti della PA è quello di contrastare l’evasione fiscale Iva perpetrato da quelle imprese che dopo aver riscosso l’Iva non la versavano all’erario oppure fallivano dopo aver svuotato le casse aziendali.
Lo split payment prevede quindi che l’Iva verrà sottratta alla disponibilità del fornitore della PA, il quale non verrà più pagato per l’intera somma riportata in fattura (imponibile ed iva), ma verrà pagato per il solo corrispettivo al netto dell’Iva, dato che quest’ultima verrà versata direttamente dalla PA in un apposito conto per essere successivamente acquisito direttamente dall’Erario.
La norma ha effetto con riguardo alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015
ESEMPIO:
L' emessione alla PA di una fattura per cessione di beni pari ad € 1.220 (imponibile € 1.000 + Iva € 220), verrà pagata alla scadenza per una somma pari ad € 1.000, mentre l’Iva pari ad € 220 verrà versata all’erario direttamente dalla PA.
Il fornitore dovrà quindi continuare ad emettere una regolare fattura elettronica in formato XML con imponibile ed Iva, e così come previsto dalla nuova versione del tracciato XML da utilizzare dal 2 febbraio 2015 (versione 1.1), nel campo <Esigibilità IVA > dovrà inserire “S” a significare appunto “Scissione dei pagamenti”.
QUANDO SI APPLICA LO SPLIT PAYMENT
Le PA coinvolte nel suddetto obbligo sono quelle elencate all’art.17-ter del DPR 633/72 e quindi:
- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
- ospedali;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficenza;
- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Le operazioni rientranti nel suddetto obbligo sono sia le cessione di beni che le prestazioni di servizi, ad esclusione dei compensi per prestazioni di servizi professionali assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito, come per esempio le parcelle degli Avvocati o dei Commercialisti.
Non va dimenticato, poi, che a essere fuori dal recinto dello split payment sono tutte quelle prestazioni o quei servizi certificate con scontrino fiscale o in altra modalità.
Per meglio identificare l’appartenenza di ciascun soggetto all’elenco dei soggetti ammessi allo split payment, le Entrate suggeriscono di utilizzare il sito governativo con l’elenco di tutte le PA.
Con riguardo alle imprese che operano costantemente con la PA e che si troveranno strutturalmente a credito di Iva (dato che l’iva a credito supererà l’iva a debito ridottasi per lo split payment), per far fronte alla suddetta situazione la stessa legge di stabilità ha esteso alle suddette imprese il rimborso Iva in via prioritario disciplinato dall’art.38-bis comma 10 del DPR 633/72 che prevede che i suddetti rimborsi vengano eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione e per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni, di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633/72, effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.