CANONE RAI: PUBBLICATO IL 24 MARZO IL MODULO PER CHIEDERE L'ESENZIONE

TERMINI  PER L'INVIO DEL MODULO

I cittadini interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per compilare e inviare il modulo di richiesta di esenzione. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari.
Chi fruisce dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; mentre per la modalità telematica c'è tempo fino al 10 maggio. Per coloro che intendono invece beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata al 31 luglio.
Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone.
Chi, infine, nel corso dell’anno attiva per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve inviare la richiesta di esenzione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di pagare il canone.

SOGGETTI INTERESSATI
Possono compilare il suddetto modello dichiarativo sostitutivo tutti gli utenti che non possiedono una televisione, o viceversa che hanno un altro membro familiare che già versa il canone.

Al fine di presentare l’apposita autocertificazione al Fisco per non ricevere l’addebito del canone Rai in bolletta elettrica, sono previste le casistiche che riportiamo di seguito:

1) il contribuente che non possiede nessun apparecchio televisivo in nessuna delle abitazione per cui risulta essere il soggetto titolare dell’utenza elettrica;

2) il contribuente che non detiene un’ulteriore televisione in aggiunta a quella per la quale è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento;

3) il canone Rai, inoltre, non va addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al soggetto dichiarante in quanto la bolletta della luce risulta intestata ad un altro componente del medesimo nucleo familiare anagrafico, che di conseguenza già versa la tassa sulla tv;

4) quando vengono meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva antecedente, quindi ad esempio, quando in seguito alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione della tv, l’utente nel corso dell’anno acquista un televisore, questa dichiarazione va presentata.

Si ricorda, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall’erede.

Il contribuente che invece attiva nel corso dell’anno una nuova utenza elettrica, è tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione dal canone entro il mese consecutivo a quello in cui viene attivata la fornitura.

 

CANONE RAI: CHI NON PUO’ PRESENTARE IL MODELLO PER L’ESENZIONE?

Dalla legge viene considerato un apparecchio televisivo, per cui è richiesto il conseguente versamento del canone Rai, una televisione atta a ricevere il digitale terrestre o il segnale satellitare.
Un pc o un altro monitor quindi, anche se capaci di consentire la visione di programmi via Internet, oppure un vecchio televisore analogico, non fanno scattare l’obbligo del pagamento del canone, a patto che però non riceva il segnale radiotelevisivo via digitale terrestre o satellitare.

 

CANONE RAI: COME VA COMPILATO IL MODELLO PER L’ESENZIONE?

Il modello di autocertificazione contiene, da un lato, una sezione riservata all’inserimento dei dati anagrafici, e dall’altro una dichiarazione sostitutiva di mancata detenzione dell’apparecchio tv, in conformità a quanto sancito dalla legge di Stabilità 2016, che ha appunto diminuito a 100 euro il canone Rai, immettendone però il pagamento direttamente nella bolletta elettrica dell’utente.

Sulla base della diversa tipologia dichiarativa, il contribuente è tenuto a compilare il quadro A oppure quello B del modello.

Il Quadro A

Si tratta della dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo.

Il Quadro B

Si tratta della sezione riservata a tutti i contribuenti che non devono pagare in quanto il canone Rai è già versato da un altro componente della famiglia anagrafica, ad esempio quando due soggetti conviventi, appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, sono intestatari di utenze elettriche distinte. In questo caso, il codice fiscale da riportare nel campo dichiarazione è quello del membro della famiglia che ovviamente paga il canone.

CANONE RAI: COME SI PRESENTA IL MODELLO PER L’ESENZIONE?

Entro il 30 aprile 2016

La dichiarazione sostitutiva va presentata attraverso il servizio postale entro e non oltre il 30 aprile prossimo, avendo comunque valore per tutto il 2016,
insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Entro il 10 maggio 2016

La dichiarazione sostitutiva va presentata attraverso il canale telematico entro e non oltre il 10 maggio prossimo, avendo comunque valore per tutto il 2016. Dal 4 aprile il documento potrà essere inviato via Internet, rivolgendosi a un CAF oppure per posta. La modalità digitale prevede l'impiego delle credenziali Fisconline o Entratel  rilasciate dall'Agenzia (da metà aprile si potrà usare lo SPID), oppure tramite gli intermediari abilitati (commercialisti, patronati, eccetera).

CANONE RAI: COME RICHIEDERE L’ESENZIONE NEL 2017?

partire dal 2017, la dichiarazione va presentata invece entro il 31 gennaio.

Allegati:
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