Previdenza complementare o TFR?

La riforma della previdenza complementare (D. Lgs 252/05, D.L. 279/06, Finanziaria 2007) entrata in vigore il 01/01/2007 riguarda tutti i percettori di reddito (compresi i soggetti fiscalmente a carico) da lavoro dipendente esclusi unicamente, al momento, i dipendenti pubblici ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente (D. Lgs 124/93)
Il TFR  o trattamento di fine rapporto detto anche liquidazione è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda. Gli importi accantonati sono rivalutati al 31 dicembre di ogni anno mediante l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

Al momento della liquidazione il TFR è tassato in linea generale con l'applicazione dell'aliquota Irpef media del lavoratore relativa ai 5 anni antecedenti quello in cui è stato percepito.

I lavoratori dipendenti del settore privato dal 01 gennaio 2007 ed entro il 30 giugno 2007 o entro 6 mesi dalla data di assunzione se questa è successiva al 31/12/2006 devono decidere che cosa fare del proprio TFR maturando (non quindi di quello già maturato al 31/12/2006).
L'adesione alle forme pensionistiche complementari è libera, ma ATTENZIONE:
  • la scelta di conferire il TFR a una forma pensionistica complementare è irrevocabile
  • la scentla di non conferire il TFR a una forma pensionistica complemetare è revocabile in qualsiasi momento.




La previdenza complementare può essere gestita tramite:
  • Fondi pensione negoziali p fondi chiusi: istituiti con contratti, accordi collettivi o regolamenti aziendali che individuano i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto impresa o gruppo di imprese.
  • Fondi aperti: istituiti direttamente da banche, Sim, assicurazioni e società di gestione del risparmio
  • Forme pensionistiche individuali: realizzate con l'adesione ai fondi aperti o con specifici contratti di assicurazione sulla vita (PIP)
l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica complementare.





























Prolungamento contribuzioni


la contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista del rebime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente alla data del poensionamento possa far valere almeno un anno di contribvuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Aspetti fiscali


Con la riforma in vigore dal 01/01/2007 (D. Lgs 252/05) viene eliminato il vincolo di dedicubilità del TFR, i contributi versati alle forme di previdenza complementare saranno interamente deducibili dal redditofino ad un massimo di euro 5.164,00, non si applica più il limite del 12% del reddito imponibile dichiarato.

L'aderemte avrà diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza con la partecipazione ad una forma pensionistica complementare per un periodo non inferiore a 5 anni.

in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti la non occupazione per un periodo superiore a 48 mesi le prestazioni pensionistiche su richiesta dell'aderente possono essere anticipate al massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza.

LE ANTICIPAZIONI

l'aderente potrà sceglire di percepire la prestazione pensionistica:
  • 100% del maturato in rendita
  • fino al 50% del maturato in capitale la restante parte in rendita
  • 100% del maturato in capitale, solo se l'importo della pensione, calcolato moltiplicando almeno il 70% dell'intero capitale maturato per il coefficiente di rendita, è inferiore al 50% dell'assegno sociale minimo (5.061,68 euro per il 2007)
  • per i vecchi iscritti (prima del 1993) nel caso in cui decidano di rinunciare all'applicazione del nuovo regime tributario sulle prestazioni maturate a decorrere dal 01/01/2008
possono essere richieste anticipazioni:
  • in qualsiasi momento fino al 75% della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie relative a sè, al coniuge o ai figli
  • dopo 8 anni di scrizione al fondo: fino al 75% della posizione individuale maturata per l'acquisto della prima casa per sè o per i figli o per spese di manutenzione oridinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo della prima casa. Per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata per ulteriori esigenze.
  • nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessaione dell'attività lavorativa non sia inferiore a 12 mesi e superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso a procedure di mobilità o di cassa integrazione, fino al 50% della posizione individuale maturata
  • in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e nei casi in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia superiore a 48 mesi, fino al 100% della posizione individuale maturata
  • in caso di morte fino al 100% della posizione maturata dagli eredi o dai diversi beneficiari designati.