Buste paga colf


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Innanzitutto sono lavoratori domestici coloro che prestano la loro opera  per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (tuttofare, colf, camerieri, cuochi, baby sitter, governanti, assistenti familiari o badanti ecc.).

Nel rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).


Per attuare le procedure di assunzione il datore di lavoro dovrà procurarsi i documenti di seguit
  • carta di identità o altro documento analogo ed eventuali diplomi o attestazioni professionali;
  • tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dalla ASL di residenza;
  • codice   fiscale,   da comunicare all'Inps per il versamento dei contributi.

In aggiunta agli altri documenti per l'assunzione sono necessari se il lavoratore è minorenne:

  • la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che la colf viva presso la famiglia del datore di lavoro;
  • il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita medica dell'Ufficiale sanitario.

In aggiunta agli altri documenti per l'assunzione sono necessari se il lavoratore è extracomunitario:

  •   il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato dalla Questura in corso di validità

La procedura per l'assuzione si articola nei passaggi di seguito descritti:


  • Iscrizione del lavoratore all’Inps (on line tramite il sito www.inps.it
altL'art. 16-bis, della legge n.2/2009, comma 11, ha infatti abrogato, a partire dal 29 gennaio, l'obbligo per i datori di lavoro domestici di comunicare ai centri per l'impiego l'assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro del personale domestico, così come previsto per la generalità dei casi dall'art.9-bis della legge n. 608/1996 e successive modificazioni (l'ultima era intervenuta con l'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006).

Tale obbligo si intende assolto con la presentazione delle comunicazioni all'INPS.

Vista la successiva Nota Circolare n. 16/SEGR/1044 del 16.02.2009 del Ministero del Lavoro  della Salute e delle Politiche Sociali “ Nota di chiarimento sugli adempimenti connessi alla comunicazione riguardante l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico”, si precisa che a partire dalla data della sua emanazione cioè il 16.02.2009, tutte le comunicazioni obbligatorie riguardanti il lavoro domestico dovranno essere inviate all’INPS.
 

 
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Attenzione la comunicazione è obbligatoria
  • qualunque sia la durata del lavoro;
  • anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;
  • anche se già assicurate presso un altro datore di lavoro;
  • anche se già assicurate per un'altra attività;
  • anche se di nazionalità straniera;
  • anche se titolari di pensione.

L’obbligo di tale Comunicazione esiste in fase di assunzione ma anche di proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.  

Per i lavoratori neocomunitari - inclusi i cittadini rumeni e bulgari entrati a far parte dell'U.E. dal 1° gennaio 2007 - con i quali il datore di lavoro vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico, si attuano le disposizioni in merito al libero ingresso al mercato del lavoro italiano, pertanto non è più richiesto il nulla osta al lavoro, sia ai fini dell'iscrizione all'Inps per la copertura previdenziale e assistenziale, sia ai fini della richiesta della carta di soggiorno presso la Questura.

Per le denunce di rapporto di lavoro domestico dei cittadini appartenenti all'U.E. sono, quindi, sufficienti un documento valido e il codice fiscale, da richiedere all'Agenzia delle Entrate, senza necessità di ottenere preventivamente il nulla osta al lavoro. 

Se il lavoratore è extracomunitario va distinto il caso in cui il lavoratore si trovi già sul territorio italiano, con regolare permesso di soggiorno, da quello in cui lo stesso si trovi ancora nel suo paese.

Se il lavoratore risiede in Italia con regolare permesso di soggiorno per lo svolgimento di un’attività lavorativa Il datore di lavoro dovrà stipulare con il lavoratore un contratto di soggiorno per lavoro, procedendo come segue:

  • Compilare e sottoscrivere, con il lavoratore straniero, il modulo Modulo Q per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro. 
  • Inviare tramite raccomandata a/r allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di residenza l'originale del contratto di soggiorno (mod. Q) con allegata la copia di un proprio documento d'identità;
  • Consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno e della ricevuta postale di ritorno, timbrata dallo Sportello Unico che sarà poi necessaria a quest'ultimo per il rinnovo del permesso di soggiorno.  Sulla ricevuta postale è necessario indicare i dati del lavoratore per cui si è richiesto il nulla osta.

    Se il lavoratore si trova invece  all'estero il datore di lavoro dovrà attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del cosiddetto “Decreto Flussi” che stabilisce il numero massimo di lavoratori extracomunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro.

 

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Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare i contributi. Questi saranno calcolati in base a:

  • la retribuzione oraria concordata tra le parti;
  • la tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
  • il valore convenzionale del vitto e dell'alloggio, calcolato in misura oraria.

I contributi si versano ogni tre mesi, per tutti i giorni comunque retribuiti, per cui alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per i periodi di momentanea assenza dal servizio (per malattia, ferie, festività infrasettimanali, congedo ecc.), nei quali il datore di lavoro continua a corrispondere una retribuzione intera o ridotta, sia di propria iniziativa, sia per accordo col lavoratore, sia per legge.

Per il periodo di assenza si considera un numero di ore uguale a quello di un corrispondente periodo di lavoro.
I contributi versati dal datore di lavoro vengono utilizzati dall'Inps e dall'Inail per la liquidazione della pensione, della indennità di maternità, degli assegni familiari, della indennità di disoccupazione, della indennità antitubercolare, delle cure termali e delle rendite da infortunio sul lavoro e da malattie professionali.  


Quanto si paga?
Nella seguente tabella sono riportati gli importi dei contributi dovuti per il 2008  
 

Contributi 2008
Retribuzione effettiva oraria con quota assegni familiari senza quota assegni familiari
Fino a euro 6,95 € 1,29   (0,31)* € 1,25   (0,31)**
Oltre € 6,95 e fino a € 8,48 € 1,46   (0,35)* € 1,42   (0,35)**
Oltre € 8,48 € 1,78   (0,43)* € 1,73   (0,43)**
Lavoro superiore a 24 ore settimanali*** € 0,94   (0,22)* € 0,91   (0,22)**


* La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
** Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro.
*** Gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.


I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

  • dal 1° al 10 aprile versamento per il 1° trimestre;
  • dal 1° al 10 luglio versamento per il 2° trimestre;
  • dal 1° al 10 ottobre versamento per il 3° trimestre;
  • dal 1° al 10 gennaio versamento per il 4° trimestre.

Quando cessa il rapporto di lavoro, il versamento va fatto entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.
Il versamento dei contributi non può essere effettuato né prima né dopo i termini sopraindicati. Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione di multe da parte dell'Inps.
Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi mediante bollettini di conto corrente postale inviati dall'Inps al proprio domicilio.
Si ricorda che dopo il primo invio di bollettini, in seguito alla presentazione della denuncia di assunzione, l'Inps provvede a fornire i successivi solo su richiesta del datore di lavoro. Tale richiesta può essere inoltrata direttamente agli uffici Inps: per telefono chiamando InpsInforma al numero 803 164 oppure utilizzando l'apposito servizio on line sul sito www.Inps.it.
Il bollettino è unico per ogni trimestre. Se però le settimane che cadono nel trimestre non risultano lavorate tutte per almeno 25 ore, si devono compilare due distinti bollettini di versamento:

  • con un bollettino si versano i contributi relativi alla citata quarta fascia;
  • con un secondo bollettino si pagano i contributi, corrispondenti ad una delle prime tre fasce, per le settimane lavorate per meno di 25 ore.
Il pagamento dei contributi può essere effettuato anche tramite l’apposita procedura “Pagamento online contributi lavoratori domestici”, disponibile tra i servizi online per il cittadino. Per utilizzare la procedura è necessario chiedere il rilascio del PIN (Numero di Identificazione Personale).

 

 

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Per chi assume una colf o una badante sono previste le seguenti deduzioni e/o detrazioni fiscali:

  • Per la Colf: il datore di lavoro può dedurre dal proprio reddito, per un importo massimo di 1.549,37 euro l'anno, i contributi previdenziali obbligatori versati per la colf. A tal fine è tenuto a conservare le ricevute dei bollettini Inps (l'importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati).
  • Per la Badante: il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno, sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che sostengono la spesa (si può usufruire di tale detrazione se il reddito complessivo non supera 40.000 euro).

La deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per la badante e viceversa.

Almeno 24 ore settimanali
In favore del lavoratore l'Inps registra tanti contributi settimanali quante sono le settimane retribuite, purché per ciascun trimestre risultino versate, in media, almeno 24 ore a settimana.
Per i contributi settimanali versati per meno di 24 ore, invece, si applica una riduzione proporzionale delle settimane accreditate.
Le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso più datori di lavoro.


Alle colf non spetta l'indennità economica di malattia  né il congedo per malattia del figlio.