LE NOVITÀ SULLA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE AUTO A PARTIRE DAL 2013
Unitamente alla “Riforma del mercato del lavoro” (Legge n.92 del 28 giugno 2012) sono state apportate alcune modifiche alle norme sulla deducibilità dei costi delle autovetture, a partire dal periodo di imposta 2013 e in particolare a partire dal periodo di imposta 2013 la deducibilità delle spese sostenute sarà così ridotta:
1. la deducibilità dei costi di acquisto e manutenzione e gestione dei veicoli passa dal 40% al 20%
2. la deducibilità dei costi PER LE AUTO AZIENDALI in uso ai dipendenti passa dal 90% al 70%
DECORRENZA da quando si applicano queste novità: Le novità trovano applicazione dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma. La legge n.92 è in vigore dal 18 luglio 2012 e pertanto, fatta eccezione per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la modifica inciderà sui conti del 2013. Da un punto di vista finanziario l’effettivo aggravio per le imprese ed i lavoratori autonomi avverrà con i versamenti delle imposte che saranno effettuati dal 2013 in poi, dal momento che gli acconti già dovranno tenere conto delle riduzioni di deducibilità.
APPLICAZIONE quali effetti conseguono dalla novità normativa: La riduzione delle percentuali di deducibilità delle spese auto non comporta problemi applicativi particolari: le regole attuali sono in vigore dal 2007 e viene modificata solo la percentuale da utilizzare per stabilire quanta parte dei costi può essere dedotta. La tabella sottostante illustra le differenze tra l’attuale normativa e quella che entrerà in vigore dal 2013.
IMPRESE – UTILIZZO AZIENDALE
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Acquisto in proprietà
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Leasing finanziario
o operativo
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Noleggio
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Costi di gestione
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NORMATIVA
ATTUALE
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40% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro |
40% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. |
40% del valore dei canoni su max
Euro 3.615
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40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
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NORMATIVA
DAL 2013
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20% del valore di acquisto attraverso quote di ammortamento, su max 18.076 Euro |
20% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. |
20% del valore dei canoni su max
Euro 3.615
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20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
IMPRESE – IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
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Acquisto in proprietà
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Leasing finanziario
o operativo
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Noleggio
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Costi di gestione
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NORMATIVA
ATTUALE
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90% del valore di acquisto senza limiti
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90% del valore delle rate annue complessive senza limiti. |
90% del valore dei canoni
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90% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
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NORMATIVA
DAL 2013
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70% del valore di acquisto senza limiti
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70% del valore delle rate annue complessive senza limiti. |
70% del valore dei canoni
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70% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
LAVORATORE AUTONOMO
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Acquisto in proprietà
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Leasing finanziario
o operativo
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Noleggio
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Costi di gestione
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NORMATIVA
ATTUALE
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40% del valore di acquisto attraverso |
40% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. |
40% del valore dei canoni su max Euro 3.615
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40% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
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NORMATIVA
DAL 2013
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20% del valore di acquisto attraverso |
20% del valore delle rate annue complessive su max 18.076. |
20% del valore dei canoni su max Euro 3.615
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20% dei costi effettivamente sostenuti e documentati |
CONSEGUENZE cosa cambia per i soggetti utilizzatori/clienti: Limitando l’attenzione ai soli costi di acquisto di una autovettura e con il limite massimo di valore fissato ad Euro 18.076, oggi un’impresa può dedurre complessivamente ammortamenti per un importo non superiore ad Euro 7.230, qualunque sia il valore dell’auto ( infatti 18.076 x 40% = 7.230).
Dal 2013 l’importo massimo deducibile scenderà ad euro 3.615,20 (18.076 x 20% = 3.615,20) riducendosi quindi di Euro 3.615,20 (7.230 – 3.615 = 3.615,20).
Con le attuali aliquote sul reddito di impresa questo si traduce in maggiori imposte per circa 723 Euro per autovettura (3.615 x 20% di aliquota IRES = 723).
CASI ESCLUSI chi non è interessato:
La novità non incide:
· sulla deducibilità delle spese degli agenti e dei rappresentanti di commercio, per i quali la deducibilità rimane confermata all’80%. Questa categoria di soggetti è quella che attualmente rimane meno penalizzata dalle norme fiscali sulle autovetture.
· autovetture utilizzate da tassisti, autoscuole, imprese di autonoleggio;
· sulla deducibilità dei rimborsi delle spese di trasferta con utilizzo di auto propria.
IVA nessuna novità: Nessuna novità sul versante dell’IVA, che rimane detraibile per imprese, lavoratori autonomi e agenti nelle stesse percentuali attuali.
IFERIMENTI NORMATIVI e di PRASSI se voglio saperne molto di più:
· Art.4 comma 72 legge 28 giugno 2012 n.92
· Art. 164 DPR 22 dicembre 2986 n.917 TUIR
Art. 164 DPR 22 dicembre 2986 n.917 TUIR - Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
Versione in vigore dal 18.7.2012 (in grassetto le parti aggiornate)
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis): a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico [...];
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni [n.d.r. euro 18.075,99] per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni [n.d.r. euro 4.131,66] per i motocicli, lire 4 milioni [n.d.r. euro 2.065,83] per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni [n.d.r. euro 3.615,20] per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni [n.d.r. euro 774,69] per i motocicli, lire ottocentomila [n.d.r. euro 413,17] per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire [n.d.r. 18.075,99 euro] per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire [n.d.r. 25.822,24 euro] per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.