| Autocertificazione |
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Si intende per Autocertificazione la facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati, apposita dichiarazione sottoscritta (firmata) dall'interessato.
La pubblica amministrazione ha l'OBBLIGO di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
SAPEVI CHE ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE E' UN OBBLIGO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI? L'autocertificazione sostituisce con piena validità i certificati richiesti senza che ci sia necessità di presentare successivamente i certificati veri e propri.
ATTENZIONE : La firma non deve essere più autenticata La pubblica amministrazione ha l'OBBLIGO di accettare l'autocertificazione, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Si possono "autocertificare" con AUTOCERTIFICAZIONE:
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@autocertificazione L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.). L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. E SE LA MIA AUTOCERTIFICAZIONE NON VIENE ACCETTATA?
FA VALERE I TUOI DIRITTI! Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio:
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta. La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro. Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio. Sottoscrizione, autentica della firma e imposte di bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata. Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una istanza. Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato. L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi. l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo. Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta. (Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di collocamento, ecc. Dichiarazioni non veritiere
Attenzione a non effettuare dichiarazioni non veritiere l'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non compresi nell'elenco su riportato) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc. La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale solo quando siano contestuali ad una istanza. L'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante. L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi: a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale; b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale; c)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità. In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: a) unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica); b) firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta) |











