| Le ristrutturazioni edilizie |
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La Finanziaria 2009 proroga al 2011 la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio! Consulta la nostra miniguida sulle Ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico: tutte le novità in tema di detrazione fiscale, iva agevolata e risparmio energetico.
Con la legge finanziaria 2007 è stato ancora una volta prorogato fino al 31 dicembre 2008 il termine per fruire della detrazione d’imposta per una quota pari al 36% delle spese sostenute per lavori di recupero del patrimonio edilizio.
IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE? Dal 1° ottobre 2006, per effetto del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, la percentuale di detrazione sulle spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di recupero del patrimonio edilizio è stata ridotta dal 41% al 36% a seguito del ripristino dell’aliquota IVA agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni rese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Si noti che trattandosi di una detrazione dall'imposta e non di rimborso, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione. ESEMPIO: La legge 289 /2002 ha ridotto l'importo massimo della spesa sul quale calcolare la percentuale di detrazione spettante da euro 77.468,53 a euro 48.000. Computo del tetto massimo di spesa A decorrere dal 1 ottobre 2006 il limite di spesa rilevante ai fini dell computo della detrazione viene fissato in euro 48.000,00 per ogni singola abitazione (art. 35 comma 35-quater del DL n. 223/2006). Il vincolo è stringente e vale quindi : - sia nel caso in cui le spese vengano sostenute da un unico soggetto (proprietario o avente diritto) - sia nel caso in cui le spese siano sostenute da piu' comproprietari o contitolari di diritti sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento In precedenza il limite di spesa rilevante andava riferito, per ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento, alla persona ( confronta circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 ) Ai sensi dell'art.35, comma 35-quater, del D.L. n. 223/2006, il riferimento del tetto massimo di rilevanza della spesa esclusivamente all'unità immobiliare opera rispetto alle spese sostenute a decorrere dal 1 ottobre 2006.
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L'ufficio competente cui trasmettere la comunicazione è il: Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21, 65129 - PESCARA. CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE? Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.
ATTENZIONE: ECCO COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE!
LA COMUNICAZIONE ASL Tale comunicazione, prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri (decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni), è necessaria, ai sensi dell'articolo sopra menzionato, solo nei seguenti casi: • Cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; • Cantieri i cui lavori comportano i seguenti rischi: Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera; Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria; Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione; Lavori che espongono ad un rischio di annegamento; Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; Lavori subacquei con respiratori; Lavori in cassoni ad aria compressa; Lavori comportanti l'impiego di esplosivi; Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Prorogata a tutto il 2008 l' Iva agevolata al Iva 10% L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento Questa agevolazione transitoria si applica alle prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento non si applica: alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera . L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi. L' iva agevolata al 10% si applica solamente alle prestazioni di servizi comprendenti manodopera e forniture di materiali e beni purché questi ultimi non vadano a costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme. Nei lavori in cui ha predominanza il singolo bene (o più) rispetto al valore della manodopera l' aliquota iva agevolata al 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Sui beni cosiddetti significativi, espressamente indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l’aliquota agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. I beni considerati di "valore significativo", individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti: - ascensori e montacarichi ESEMPIO PRATICO Rifacimento di bagno con installazione di sanitari (bene significativo) - importo complessivo lavori al netto d' iva: euro 3.500,00 MANO DOPERA = 3.500 - 2.500 = 1.000 Appare chiaro che se il valore del bene significativo non supera la metà dell' importo globale tutto il lavoro verrà fatturato con l' iva agevolata al 10%. Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è obbligatorio identificare nella fattura, separatamente, la parte di valore a cui si applica l' iva agevolata al 10% e l'eventuale altra parte rimanente assoggettata all' iva ordinaria del 20%. Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %. In caso di pagamento di acconti relativi a prestazioni che comportano la fornitura di beni significativi, la circolare n. 71/2000 precisa che il valore entro cui applicare l'aliquota del 10 % ai suddetti beni, deve essere calcolato in relazione all'intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo. Il valore del bene significativo deve poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all'aliquota del 10 % sia quella da assoggettare all'aliquota ordinaria. L'aliquota agevolata non si applica ai seguenti casi: L'aliquota agevolata al 10% non si applica ai seguenti casi: - materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
Attenzione: per usufruire dell'aliquota agevolata occorre presentare al fornitore apposita dichiarazione
PRELEVA LA DICHIARAZIONE
ATTENZIONE: PER ALCUNI INTERVENTI E' PREVISTA UNA DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE, E' IL BONUS PER INTERVENTI SUL risparmio energetico.
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