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Le ristrutturazioni edilizie E-mail

La Finanziaria 2009 proroga al 2011 la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio! Consulta la nostra miniguida sulle Ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico: tutte le novità in tema di detrazione fiscale, iva agevolata e risparmio energetico.


Le Ristrutturazioni edilizie


Iva agevolata al 10%


Le Ristrutturazioni edilizie

 


Con la legge finanziaria 2007 è stato ancora una volta prorogato fino al 31 dicembre 2008 il termine per fruire della detrazione d’imposta per una quota pari al 36% delle spese sostenute per lavori di recupero del patrimonio edilizio.

 


È stata prorogata anche l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

 

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE?

 
Dal 1° ottobre 2006, per effetto del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, la percentuale di detrazione sulle spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di recupero del patrimonio edilizio è stata ridotta dal 41% al 36% a seguito del ripristino dell’aliquota IVA agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni rese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
 


I limiti e le principali condizioni per fruire della detrazione sono:
• il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal primo ottobre 2006, il limite deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
• la percentuale di detrazione d'imposta, a decorrere dal primo ottobre 2006, è del 36%;
• la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
• nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
• l’impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.


IN BREVE:
la detrazione dall’Irpef delle spese sostenute, dal primo gennaio 2006 al 30 settembre 2006, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è pari al 41% e l’aliquota Iva è del 20%. Per quanto riguarda, invece, le spese sostenute dal 1 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007 termine ulteriormente prorogato dalla legge finanziaria 2007) la detrazione dall’Irpef è del 36% e l’aliquota Iva agevolata è del 10%.
In particolare, la detrazione dall’Irpef nella misura del 41% può essere fruita solo ed esclusivamente in corrispondenza di lavori fatturati con l’aliquota del 20%. Coerentemente, per i lavori fatturati con l’aliquota del 10% dovrà essere applicata la detrazione dall’Irpef nella misura del 36%.

 

Si noti che trattandosi di una detrazione dall'imposta e non di rimborso, ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.

 

ESEMPIO:
Se la quota annua detraibile è di 1.080 euro in dieci anni e l'Irpef (trattenuta o comunque da pagare) nell'anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile, pari a 80 euro, non può essere recuperata in alcun modo.
L'importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell'impostadovuta per l'anno successivo.

 

La legge 289 /2002 ha ridotto l'importo massimo della spesa sul quale calcolare la percentuale di detrazione spettante da euro 77.468,53 a euro 48.000.

 

Computo del tetto massimo di spesa

 

A decorrere dal 1 ottobre 2006 il limite di spesa rilevante ai fini dell computo della detrazione viene fissato in euro 48.000,00 per ogni singola abitazione (art. 35 comma 35-quater del DL n. 223/2006).

 

Il vincolo è stringente e vale quindi :

 

- sia nel caso in cui le spese vengano sostenute da un unico soggetto (proprietario o avente diritto)

 

- sia nel caso in cui le spese siano sostenute da piu' comproprietari o contitolari di diritti sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento

 

In precedenza il limite di spesa rilevante andava riferito, per ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento, alla persona ( confronta circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998 )

 

Ai sensi dell'art.35, comma 35-quater, del D.L. n. 223/2006, il riferimento del tetto massimo di rilevanza della spesa esclusivamente all'unità immobiliare opera rispetto alle spese sostenute a decorrere dal 1 ottobre 2006.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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0825.18.05.873 oppure al 06.98.35.64.17
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il servizio è attivo 24h su 24h 7 giorni su 7!

 

La detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa.

 

N.B.: Poiché per le detrazioni vale il criterio di cassa, quella che conta non è la data di inizio e neppure quella della fine dei lavori, ma solo quella del pagamento mediante bonifico.

 

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cerchi il modello da inviare al CENTRO OPERATIVO DI PESCARA?

SCARICA QUI IL MODELLO

 

 

L'ufficio competente cui trasmettere la comunicazione è il:

 

Centro Operativo di Pescara,

Via Rio Sparto n. 21,

65129 - PESCARA.

 

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE?

 

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;

 


Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché
la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione
di inizio lavori.
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali
sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha
diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.
In questo caso è però necessario che:
a. il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente;
b. l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori.

 

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

 

ATTENZIONE: ECCO COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE!


Nei casi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito viene
recuperato dagli uffici finanziari:
- la comunicazione non è stata trasmessa al Centro Operativo di Pescara prima dell'inizio dei lavori, ovvero se esiste una DIA -comunicazione di inizio lavori presentata al comune- prima della data indicata sulla stessa, se trattasi di lavori svolti in economia o acquisto di beni per i quali è prevista la detrazione prima della data del bonifico;
- la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori (o quelli
relativi alla domanda di accatastamento);
- non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
- in assenza dei dati catastali, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
- non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell’Ici relativa agli anni a decorrere dal
1997, se dovuta;
- non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale per gli interventi
eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
- non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione
dei lavori;
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL competente, quando obbligatoria;
- non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico
bancario o postale oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la
detrazione;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
- le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro operativo di Pescara e
non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli
obblighi contributivi.

 

LA COMUNICAZIONE ASL

 

Tale comunicazione, prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri (decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni), è necessaria, ai sensi dell'articolo sopra menzionato, solo nei seguenti casi:

 

• Cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;

 

• Cantieri i cui lavori comportano i seguenti rischi:

 

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera; Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria; Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione; Lavori che espongono ad un rischio di annegamento; Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; Lavori subacquei con respiratori; Lavori in cassoni ad aria compressa; Lavori comportanti l'impiego di esplosivi; Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

 

 

Prorogata a tutto il 2008 l' Iva agevolata al Iva 10%

 

L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento

 
 

Questa agevolazione transitoria si applica alle prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

 

L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento non si applica: alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera .

 

L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi.

 

L' iva agevolata al 10% si applica solamente alle prestazioni di servizi comprendenti manodopera e forniture di materiali e beni purché questi ultimi non vadano a costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme. Nei lavori in cui ha predominanza il singolo bene (o più) rispetto al valore della manodopera l' aliquota iva agevolata al 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

 

Sui beni cosiddetti significativi, espressamente indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l’aliquota agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

 

I beni considerati di "valore significativo", individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:

 

- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparechciature di condizionamento e riciclo aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza

 

ESEMPIO PRATICO

 

Rifacimento di bagno con installazione di sanitari (bene significativo)

 

- importo complessivo lavori al netto d' iva: euro 3.500,00
- valore sanitari (bene significativo): euro 2.500,00

 

MANO DOPERA = 3.500 - 2.500 = 1.000
IMPONIBILE IVA AGEVOLATA AL 10% = 1.000 X 2 = 2.000
IMPONIBILE IVA AL 20% = 3.500 - 2.000 = 1.500

 

Appare chiaro che se il valore del bene significativo non supera la metà dell' importo globale tutto il lavoro verrà fatturato con l' iva agevolata al 10%.

 

Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è obbligatorio identificare nella fattura, separatamente, la parte di valore a cui si applica l' iva agevolata al 10% e l'eventuale altra parte rimanente assoggettata all' iva ordinaria del 20%. Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %.

 

In caso di pagamento di acconti relativi a prestazioni che comportano la fornitura di beni significativi, la circolare n. 71/2000 precisa che il valore entro cui applicare l'aliquota del 10 % ai suddetti beni, deve essere calcolato in relazione all'intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo.

 

Il valore del bene significativo deve poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all'aliquota del 10 % sia quella da assoggettare all'aliquota ordinaria. L'aliquota agevolata non si applica ai seguenti casi:

 

L'aliquota agevolata al 10% non si applica ai seguenti casi:

 

- materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
- prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell'intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;
- prestazione di servizi resi, in esecuzione di subappalti, alla ditta che esegue i lavori. In quest'ultimo caso, chiarisce la circolare n. 71 del 7 aprile 2000, il valore della prestazione in subappalto deve essere fatturato alla ditta appaltatrice con l'aliquota ordinaria del 20 % e successivamente riaddebitata da quest'ultima al committente con l'aliquota al 10%.

 

 

Attenzione: per usufruire dell'aliquota agevolata occorre presentare al fornitore apposita dichiarazione

 

 

PRELEVA LA DICHIARAZIONE

 

ATTENZIONE: PER ALCUNI INTERVENTI E' PREVISTA UNA DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE, E' IL BONUS PER INTERVENTI SUL risparmio energetico.

 

CONSULTA LA SEZIONE DEDICATA.

 
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