La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296)ha introdotto importanti agevolazioni fiscali a favore dei contribuenti che sostengono spese per tale scopo. I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi del 55 per cento delle spese sostenute dal contribuente entro il 31 dicembre 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione diverso a seconda della tipologia dell’intervento eseguito.
L’AGEVOLAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
IN COSA CONSISTE
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55 per cento delle spese sostenute entro il 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione,l’illuminazione);
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,
- pavimenti);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
TIPO DI INTERVENTO DETRAZIONE MASSIMA
- riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)involucro edifici (pareti, finestre, compresI gli infissi, su edifici esistenti)
- 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)installazione di pannelli solari 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
- 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale(installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione)
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;
2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità;
3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
attenzione: La detrazione d’imposta del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali
previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio,
la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio).
ADEMPIMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA DETRAZIONE
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti:
- l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.
- l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione contiene i dati relativiall’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005) o dalle Regioni.
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (vedi guida).
L’asseverazione, l’attestato di certificazione qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.
Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.
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I DOCUMENTI DA TRASMETTERE
Entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, devono essere trasmesse all’Enea telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La scheda informativa può essere compilata direttamente sul sito internet dell’Enea: www.acs.enea.it.
L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente:
ENEA
Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
va indicato il riferimento: Finanziaria 2007, riqualificazione energetica.
NOVITA' DAL 2010 OBBLIGATORIA ONERI PLURIENNALI!
La comunicazione è obbligatoria soltanto per gli interventi che si protraggono oltre il periodo d'imposta e dunque avviati nello scorso anno e non ultimati entro il 31 dicembre 2009.
L'adempimento è stato introdotto dall'articolo 29 del Dl 185/2008 ("decreto anticrisi") per consentire il monitoraggio dell'onere a carico del bilancio erariale derivante dall'agevolazione fiscale concessa per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sugli involucri degli edifici, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
L'invio all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, deve avvenire entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui sono iniziati i lavori e pertanto, la comunicazione relativa alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione avviati nel 2009 e non ultimati entro lo stesso anno deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2010.
Laddove i lavori si protraggono per più periodi d'imposta, la comunicazione andrà inviata ogni volta nel rispetto degli stessi tempi e modalità.
L'adempimento, dunque, non riguarda gli interventi che vengono iniziati e portati a termine nello stesso periodo d'imposta.
scarica qui il modello
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COME FARE I PAGAMENTI
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagare con bonific bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.tra l'altro ai fini del reddito d’impresa vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.
Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
ATTENZIONE
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva, in pratica non c’è alcun obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara (dell’Agenzia delle Entrate) la comunicazione preventiva di inizio dei lavori, prevista invece ai fini della detrazione per la ristrutturazione edilizia. L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, salvo che quest’ultimo adempimento, sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Al pari di quanto previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è necessaria l’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.
I DOCUMENTI DA CONSERVARE
Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati vale a dire:
1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’ENEA;
3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. È bene ricordare che l’agevolazione della detrazione del 55% è condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
4. per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
ATTENZIONE
L’amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere l’esibizione di ulteriori documenti o atti per verificare la corretta applicazione della detrazione d’imposta.