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Dedicato alle tue idee
Il Regime dei SUPER minimi E-mail

 

Cambiano le regole per i MINIMI! Dal 2012 il nuovo regime assorbe il precedente Regime dei Minimi.

Con il nuovo Regime dei Minimi il reddito imponibile derivante dal percepimento e l’incasso dei ricavi della propria attività sarà soggetto ad una tassazione sostitutiva Irpef del 5%. La durata del regime sarà di massimo 5 anni e potrà essere applicato solo  fino all’anno di imposta in cui avviene il compimento del 35esimo anno di età anagrafica.


Il nuovo Regime dei Minimi introdotto con la Finanziaria 2011 è molto conveniente data la presenza di una tassazione irpef al 5%, ma deve comunque trattarsi di piccoli professionisti o piccole imprese permanendo i limiti sul fatturato e sulla dotazione di beni strumentali.

I requisiti per aderire al nuovo regime sono:
 

 

  • L’adesione con esplicita scelta al nuovo Regime dei Minimi 2012 al momento dell'apertura della partita Iva
  • L'aver iniziato l’attività non prima del primo gennaio 2008.
  • Essere fiscalmente residenti in Italia
  • Non aver incassato nell’anno di imposta precedente compensi superiori a 30 mila euro, non aver effettuato cessioni all’esportazione, non aver effettuato in esclusiva o anche in via prevalente cessioni di immobili, o anche di semplici porzioni di di questi o di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, ai sensi degli art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276.
  • non aver acquistato nel triennio precedente l’apertura della partita Iva beni strumentali per un valore superiore a 15 mila euro. Il valore di 15 mila euro deve essere inteso per la parte destinata all’attività dl'impresa, pertanto ad esempio l'acquisto di una macchina da 30 mila euro data la presunzione di uso promiscuo non comporta sforamento del limite dovendosi la stessa considerare nei limiti del 50% del suo valre e quindi 15.000,00 euro.
  • non avere svolto nei tre anni precedenti altra attività di lavoro di impresa, avere partecipato a società di persone o altre associazioni, avere svolto attività artistica o professionale, o essere stato anche socio di una società di capitali o di una sas con ruoli gestionali.
  • l’attività non deve rientrare in quelle che sono disciplinate dai regimi speciali dell’Iva.
  • l’attività o l’impresa di avvio non deve essere una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente, lavoro autonomo, professionista, collaboratore coordinato e continuativo. La valutazione circa l’elemento di novità richiesto dal legislatore dovrà sussistere in relazione al contenuto dell’attività ossia rispetto agli elementi sostanziali dell’attività svolta e quindi rispetto alle dotazioni di mezzi strumentali e alle caratteristiche dell’attività e non solo rispetto alle caratteristiche formali finalizzate a godere della minore tassazione
  • non aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro di cui all’art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR;
  •  

Per tutti coloro che hanno aderito al Regime dei Minimi a decorrere dall’anno di entrata in vigore dello stesso, ovvero dall’anno 2008 o dai successivi occorrerà effettuare una prima valutazione sulla data non tanto di accesso al Regime dei Minimi quanto di avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo: se la stessa sarà antecedente al 31 dicembre 2007 questi soggetti saranno automaticamente esclusi dal nuovo regime ad aliquota super agevolata con decorrenza dal 1° gennaio 2012; Se invece l’attività sarà stata intrapresa nel corso del 2008 o negli esercizi successivi si tratterà a quel punto di verificare, ai fini della permanenza o meno nel nuovo regime e dei periodi d’imposta usufruibili, sia gli ulteriori requisiti previsti nel secondo comma dell’art. 27 del D.L. 98/2011 sia il computo del quinquennio utile.

Consideriamo alcuni esempi pratici:

•attività iniziata il 1° gennaio 2008, soggetto con più di 35 anni: le agevolazioni spettano solo per il 2011;
•attività iniziata il 1° gennaio 2008, soggetto con 25 anni nel 2008: le agevolazioni spettano fino al 2018;
•attività iniziata il 1° gennaio 2012, soggetto con 25 anni nel 2012: le agevolazioni spettano fino al 2022.

 

Hai il regime fiscale agevolato ex art. 13? 


Dall’analisi letterale del dato normativo presente nel decreto sviluppo il legislatore fa riferimento a “i regimi forfettari” ed esplicita solo il Regime dei Minimi di cui alla L. 244 del 2007 e non menziona quello ex art. 13 della L.388 del 2000 pertanto non è dato sapere ad oggi se il forfettino o regime delle nuove iniziative produttive sarà abolito dal 2012. Sarebbe necessario un chiarimento da parte dell’agenzia delle entrate sull’argomento essendo dubbio il passaggio dell’articolo 27 del decreto.


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Semplificazioni Vantaggi e adempimenti previsti


Il legislatore fiscale ha permesso una serie di agevolazioni in termini non solo di tassazione ridotta al solo 5% ma anche in termini di obbligli amministrativi in quanto coloro che potranno aderire potranno non tenere le scritture contabili ed i registri Iva. Inoltre la sostitutiva del 5% copre anche il pagamento dell’Irap.
Non sembrano tuttavia ad oggi presenti norme che esonerano, al contrario del vecchio Regime dei Minimi, i contribuenti dagli studi di settore.

 

Pertanto i soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi sono esonerati:

  • dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal dPR n. 633 del 1972, quali registrazione delle fatture, tenuta e conservazione dei registri e documenti fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
  • dichiarazione e comunicazione annuale 
  •  i contribuenti minimi sono esenti dall’IRAP. Con tale disposizione il legislatore ha inteso prescindere dalle caratteristiche individuali dell’attività svolta ai fini dell’assoggettamento all’IRAP del reddito prodotto, riconducendo l’esenzione tra le specificità del regime in esame.


In capo ai contribuenti minimi permangono, invece, ai sensi delle nuove disposizioni i seguenti adempimenti:

  • obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • obbligo di certificazione dei corrispettivi;
  • obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad esempio, nell’ipotesi di operazioni soggette al regime dell’inversione contabile o reverse charge) con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
  • obbligo di versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni,
  • obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat sulle fatture emesse ai sensi dell’articolo 21 del dPR n. 633 del 1972 dovrà annotarsi che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”;
  • I soggetti che esercitano arti o professioni devono, altresì, tenere, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del dPR n. 600 del 1973, uno o più conti correnti bancari o 20 postali nei quali far confluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dall’attività e dai quali devono essere prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese. Come chiarito dalla circolare n. 28/E del 2006, non è necessario che detti conti siano dedicati esclusivamente all’attività professionale, potendo essere utilizzati anche per esigenze personali e familiari.

Sulle fatture emesse ai sensi dell’articolo 21 del dPR n. 633 del 1972 dovrà annotarsi che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”

 

 

ATTENZIONE I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. La fattura o lo scontrino emessi non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
Peraltro, l'indetraibilità soggettiva assoluta dell'imposta corrisposta sugli acquisti fa sì che nei casi in cui detti contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono la qualità di debitori d'imposta nei confronti dell'Erario (ad esempio, nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con l’indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l'imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di soggetti appartenenti ad altro stato membro dell’Unione Europea non sono considerate, ai sensi del comma 116, cessioni intracomunitarie ma cessioni
interne senza il diritto alla rivalsa.

 

QUANDO SI PERDE IL REGIME

 

Il Regime dei Minimi cessa di avere efficacia quando alternativamente il contribuente:

 

a) consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 euro;

 

b) effettua una cessione all’esportazione;

 

c) sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;

 

d) eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

 

e) effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l’ammontare complessivo di 15.000 euro.

 

Sotto l’aspetto temporale, il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui si verifica uno dei fatti sopra descritti.

 

Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50 per cento il limite di 30.000 euro il regime cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui avviene il superamento. In tal caso il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti. In particolare, se in corso d’anno i corrispettivi o i ricavi superano i 45.000 euro, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, secondo le regole contenute nell’articolo 27, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

 

 

 

 



 

 

 
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