| Dal 2011 ravvedimento più caro! |
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A decorrere dal 1 febbraio 2011 in primo luogo vengono rimodulate le sanzioni pecuniarie previste per le diverse ipotesi di ravvedimento operoso, tramite modifica dell’articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Si ricorda che l’istituto del “ravvedimento” consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie eventualmente commesse, mediante il pagamento di una sanzione ridotta e alle condizioni di legge. Pertanto: 1. nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, ove esso sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione la riduzione delle sanzioni è innalzata dalla misura originaria di un dodicesimo a un decimo del minimo. 2. nei casi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; la misura della riduzione è aumentata da un decimo ad un ottavo del minimo. 3. l’ammontare delle sanzioni dovute per l’omissione della presentazione della dichiarazione, sanata con ritardo; per effetto delle disposizioni in commento, passa da un ammontare pari a un dodicesimo del minimo a un decimo della stessa somma. 4. nei casi di “definizione agevolata” delle controversie si aumenta la misura della somma dovuta nel caso di pagamento della sanzione successivo alla sua contestazione, ma entro i termini per la proposizione del ricorso; tale ammontare è aumentato da un quarto della sanzione contestata a un terzo della medesima. È aumentato della stessa misura l’importo minimo comunque dovuto (da un quarto a un terzo dei minimi edittali). 5. è incrementata la misura delle sanzioni dovute per l’ipotesi di definizione “agevolata” delle controversie per l’ irrogazione di sanzioni contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica. In tal caso, la misura dovuta passa da un quarto a un terzo della sanzione. Analogamente, per effetto delle norme introdotte, il quantum da pagare, non può essere comunque inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo |











