| CREDITI IVA: NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI |
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Al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, l’art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78, convertito nella L. 3.8.2009 n. 102, ha introdotto alcuni vincoli in materia di compensazione dei crediti IVA delinenando così il quadro riformatore delle regole per le compensazioni dei crediti IVA.
A decorrere dal 1 gennaio 2010 pertanto: I crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro potranno essere utilizzati in compensazione orizzontale solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA e comunque decorsi almeno 10 giorni dalla data di presentazione della stessa. Le nuove disposizioni si applicano a partire dai crediti IVA annuali relativi al 2009, che emergono dalla dichiarazione IVA presentata nel 2010 e trimestrali relativi al 2010, che emergono dai modelli TR presentati nel 2010. Il residuo credito IVA annuale del 2008, risultante dalla dichiarazione IVA presentata nel 2009, può quindi continuare ad essere utilizzato in compensazione nel 2010 secondo le precedenti disposizioni Per l'utilizzo in compensazione orizzontale di crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro sarà inoltre necessaria l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (dottori commercialista, consulenti del lavoro, tributaristi, caf-impresa), sulla relativa dichiarazione. La presentazione delle deleghe di pagamento (mod. F24) sempre nell'ipotesi di utilizzo in compensazione di credito IVA di importo superiore a 10.000 euro dovrà avvvenire unicamente attragferso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e quindi:
NON POTRANNO quindi più essere utilizzati i servizi di “home banking” e di “remote banking” messi a disposizione dalle banche e dalle Poste.
I modelli F24 presentati in violazione delle nuove normative saranno automaticamente scartati dal sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate. ATTENZIONE: Le nuove disposizioni in materia di compensazione sopra evidenziate riguardano i soli crediti IVA annuali e trimestrali che vengono utilizzati nel modello F24 in compensazione con altri debiti tributari o contributivi (c.d. compensazione “orizzontale” o “esterna”). Le nuove norme non apportano invece cambiamenti in materia di:
In caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA di cui sia constatata l’esistenza, ma:
sarà applicabile la sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97).
In caso di utilizo in compensazione di crediti IVA inesistenti si ricorda che sarà applicabile la sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato.
Al riguardo si evidenzia che l’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 5 del 2009, inasprisce la predetta sanzione, fissandola al 200 per cento nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a cinquantamila euro, mentre l’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8 del decreto legge n. 78 del 2009 esclude, in generale, la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472(pagamento di un quarto della sanzione irrogata). In funzione della nuova normativa è stata resa possibile la presntazione autonoma della dichiarazione annuale IVA a partire dal 01 febbraio 2010. Le prime compensazioni del credito potranno quindi essere effettuate dal 16.3.2010, ferma restando l’eventuale necessità del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. Avvalendosi inoltre della facoltà di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma rispetto al modello UNICO 2010 e entro il mese di febbraio 2010, si sarà esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA il cui limite oltre il quale è obbligatoria la sua presentazione per le persone fisiche viene aggiornato a euro 25.000,00. La suddetta facoltà di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma riguarda tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA annuale, anche se di importo inferiore o pari a 10.000,00 euro. I contribuenti che determinano un saldo IVA a debito restano invece obbligati a presentare la dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO. |











