Home Area Impresa Servizi on line Cessione attività
Aggiungi questo sito ai preferiti
Aggiungi questa pagina ai preferiti
Scegli come Homepage

Newsletters

Ultime Notizie


Ricevi HTML?

Area Impresa
Cessione attività E-mail

Quando una cessione non riguarda semplici beni relativi all'impresa, bensì un'azienda o un ramo aziendale, il regime tributario è speciale, sia ai fini delle imposte dirette (Irpef, Ires e Irap), sia ai fini delle imposte indirette (Iva e imposta di registro).

 

La Cessione d'azienda


L'art. 2555 del cod. civ definisce l'azienda il complesso dei beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 cod. civ.; cfr. anche art. 2112 cod. civ.).
Pertanto, si ha cessione d'azienda quando l'insieme dei beni ceduti costituisce un complesso idoneo all'esercizio di un'attività d'impresa. Il ramo d'azienda è una parte dell'intera azienda, costituita da un complesso di beni organizzati, a sua volta idoneo all'esercizio di un'attività d'impresa.
Per aversi cessione di ramo d'azienda non è sufficiente che i beni ceduti abbiano fatto parte di un'azienda, ma è necessario che essi costituiscano un complesso idoneo all'esercizio di un'attività produttiva, anche se diversa da quella del cedente.


Irpef/Ire e Ires
La cessione d'azienda è considerata come cessione di un bene unitario, che produce una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile.
La plusvalenza o la minusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il valore netto dell'azienda.
Il corrispettivo è quello complessivo stabilito contrattualmente, comprensivo dell'eventuale prezzo dell'avviamento e dell'eventuale prezzo dei beni che, se ceduti autonomamente, danno luogo a ricavi e non a plusvalenze.
Il valore netto dell'azienda corrisponde al patrimonio netto, cioè alla differenza tra il valore delle attività, al netto degli ammortamenti e delle altre rettifiche di valore, e il valore delle passività ma i valori fiscalmente riconosciuti e non già quelli contabili.

In via ordinaria la minusvalenza è interamente deducibile o la plusvalenza interamente imponibile nell'esercizio di competenza, cioè in quello in cui si produce l'effetto traslativo dell'azienda, indipendentemente dalla percezione del corrispettivo.

Tuttavia, se l'azienda ceduta è stata posseduta per almeno tre anni, la plusvalenza può essere tassata in quote costanti, da due a cinque a scelta del contribuente, partendo dall'esercizio di realizzo. La scelta va effettuata nel primo esercizio e non può essere modificata, ma in caso di successiva cessazione dell'attività d'impresa le quote residue concorrono interamente nell'esercizio di cessazione.

Per il cedente persona fisica:
- se l'azienda è posseduta da più di 5 anni, l'imprenditore può optare per la tassazione separata della plusvalenza o per la tassazione in quote;
- se l'azienda è l'unica posseduta e quindi con la cessione cessa l'attività d'impresa, l'imprenditore può optare per la tassazione separata, ma non per la tassazione in quote costanti;
- se l'unica azienda posseduta è affittata o data in usufrutto a terzi ovvero è stata acquistata per successione o donazione senza che sia stata esercitata l'attività d'impresa, la cessione non si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, pertanto la plusvalenza è tassata come reddito diverso, per cui concorre a formare il reddito nel periodo di percezione del corrispettivo, e non è possibile l'opzione per la tassazione separata, né quella per la tassazione in quote costanti.

ATTENZIONE: Poiché le plusvalenze e le minusvalenze da cessione d'azienda rientrano negli elementi straordinari del conto economico, esse non sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile Irap.
Inoltre la cessione d'azienda o di ramo d'azienda non si considera cessione di beni e quindi non è soggetta a Iva (art. 2, c. 3, lett. b, D.P.R. n. 633/1972).



IL PREZZO E' GIUSTO?

 

La stragrande maggioranza degli accertamenti posti in essere dall'Agenzia delle Entrate in merito a cessione attività riguarda il corrispettivo pattuito per la cessione!


L'agenzia delle entrate ha stabilito precise modalità di determinazione dell'Avviamento in caso  di cessione d'azienda.


NON RISCHIARE: rivolgiti ad un professionista e verifica il TUO VALORE!
Invia a mezzo e mail o fax:


  • Scheda base debitamente compilata
  • Ultime 3 dichiarazioni dei Redditi


e riceverai direttamente al tuo indirizzo e-mail la valutazione della tua cessione
operata secondo le regole dettate dall'agenzia delle entrate!

Una piccola spesa oggi per metterti al riparo dai lungi tempi ed elevati costi
di un possibile contenzioso tributario di domani.


 

Responsabilità dell'acquirente


Previa escussione del cedente, il cessionario dell'azienda o del ramo aziendale è responsabile per:
- le imposte dirette e indirette inerenti all'azienda relative all'anno in cui è stato effettuato l'acquisto e ai due precedenti;
- le sanzioni per le violazioni inerenti all'azienda commesse nell'anno in cui è stato effettuato l'acquisto e nei due precedenti;
- le sanzioni inerenti all'azienda già irrogate o contestate nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, anche se riferite a violazioni commesse in epoca precedente.
ATTENZIONE PERò: La responsabilità è limitata al valore dell'azienda acquistata e può essere ulteriormente limitata al debito risultante alla data del trasferimento da un certificato che può essere richiesto all'Amministrazione finanziaria e se il certificato non viene rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta si considera che non risultano debiti tributari!

La corresponsabilità del cessionario non è limitata dal valore dell'azienda, né alle risultanze del certificato dell'amministrazione finanziaria, quando la cessione dell'azienda, anche se attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni, è posta in essere in frode dei crediti tributari, cioè allo scopo di sottrarre il patrimonio aziendale alle procedure esecutive tributarie. Tale frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento dell'azienda è stato effettuato entro sei mesi dalla contestazione di una violazione penalmente sanzionabile.


Non perderti le novità!

Iscriviti alla newsletters e riceverai
direttamente al tuo indirizzo e mail tutte le ultime novità fiscali
Iscriviti ora inserendo il tuo indirizzo email nel menu newsletters
che trovi nella colonna di sinistra!!

 



 

E PER I DEBITI E I CREDITI?

L'art. 2560 primo comma mantiene fermo il principio generale dell'ordinamento per cui non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore. Ed infatti l'alienante non è liberato dai debiti se non risulta che i creditori vi hanno consentito. E' invece derogato, per le sole aziende commerciali, l'altro ed altrettanto generale principio secondo cui ciascuno risponde solo delle obbligazioni da lui assunte. E' infatti previsto che "nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori, e quanto sopra anche in assenza di un patto di accollo, ovvero anche in assenza di esplicita menzione nel contratto di cessione. Dei debiti di lavoro inoltre l'acquirente risponde in solido con l'alienante anche nell'ipotesi in cui  questi non risultano dalle scritture contabili.

Per i crediti, invece la notifica al debitore ceduto è sostituita dall'iscrizione del trasferimento dell'azienda nel registro delle imprese, da tale momento la cessione ha effetto verso i terzi, tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante. E per il Contratto di locazione dell'immobile ove si svolge l'attivita'si deve chiedere l'autorizzazione al proprietario oppure fare un nuovo contratto? assolutamente no. Ai sensi dell'art. 36 della L. 398/1978 il conduttore puo' cedere il contratto di locazione, inoltre l'art.5 della Legge 27/01/1963 n.10 a tutela dell'avviamento, stabilisce che il contratto di locazione viene ceduto insieme all'azienda, l'unico obbligo e' quello di comunicare al proprietario l'avvenuta cessione con lettera raccomandata A.R., quest'ultimo si puo' oppore entro 15gg dal ricevimento solo per gravi motivi.


E se dopo la cessione si ricevono richieste per debiti contratti dal cedente? La normativa stabilisce che indipendentemente dai patti contrattuali il cessionario e' obbligato in solido per i debiti pregressi del cedente art.2560 cc.


 

  LA REGISTRAZIONE


Il contratto di cessione d'azienda è soggetto alla registrazione obbligatoria e quindi all'imposta proporzionale di registro.
La base imponibile è costituita dai valori di mercato dei beni (mobili e immobili, materiali e immateriali) e dei diritti (crediti ecc.) che compongono l'azienda (anche se il corrispettivo pattuito è inferiore), compreso il valore dell'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture obbligatorie o da atti aventi data certa (a esclusione di quelli che l'alienante si è espressamente impegnato a estinguere) (art. 51, D.P.R. n. 131/1986).

L'imposta si applica separatamente sui beni e i diritti che compongono l'azienda secondo l'aliquota relativa a ciascuno di essi (3% per i beni e diritti per i quali non è prevista un'aliquota specifica). A tal fine le passività sono imputate a ciascun bene in misura proporzionale al suo valore rispetto al valore complessivo (art. 23, D.P.R. n. 131/ 1986).
Per la determinazione del valore dell'avviamento gli uffici finanziari normalmente moltiplicano il reddito imponibile per un coefficiente variabile in relazione alle caratteristiche dell'attività. Il valore dichiarato per gli immobili non è rettificabile dagli uffici quando non è inferiore a quello risultante dall'applicazione di determinati moltiplicatori (diversi per categorie di beni) ai redditi catastali (art. 52, D.P.R. n. 131/1986).

Il pagamento dell'imposta di registro in caso di cessione attività deve effettuarsi  mediante modello F23 presso una qualsiasi Agenzia di Credito o Ufficio Postale. Per la corretta compilazione del modello F23 dovrà indicarsi il codice 109T come riportato nella tabella seguente riepilogativa dei principali codici tributo:

Tipo

Codici

locazione abitazione (nuovo contratto)

115T 2% del canone annuo

locazione abitazione (nuovo contratto)

107T 2% intero corrispettivo

locazione fondo rustico

108T 0,5% intero corrispettivo

comodato

109T Euro 168, 00  (tassa fissa)

costituzione associazione

109T Euro 168, 00  (tassa fissa)

preliminare compravendita

109T 0,5% della caparra e 3% degli acconti prezzo

cessione azienda

109T 3% del corrispettivo

affitto o gestione azienda da persona fisica

109T 3% dell'intero corrispettivo

affitto o gestione azienda da soggetto I.V.A.

109T Euro 168, 00  (tassa fissa)


PER LA REGISTRAZIONE OCCORRONO:


  • Due originali oppure un originale e una fotocopia (nel secondo caso verrà restituita copia autentica soggetta al pagamento di diritti di copia mediante marche da bollo in ragione di Euro 12,40);

  • Marche da bollo da Euro 14.64 da applicare su originali e copie ogni quattro facciate scritte e comunque ogni cento righe. Sugli allegati vanno applicate le marche da bollo, nello stesso modo, iniziando dalla prima pagina;

  • Modello 69, richiesta di registrazione, in duplice esemplare (allegato "B");

  • Copia del F23 pagato come sopra.




ANCORA DUBBI?
 
CONTATTACI al 0825.18.05.873 oppure al 06.98.35.64.17
o al 327.61.66.510

O INVIA UNA MAIL ALL'INDIRIZZO Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

NON RIMANERE COL DUBBIO, CHIAMA ORA:
LA CONSULENZA E' GRATUITA!


 
Equitalia e Ipoteche: I LIMITI
L’ipoteca sull’immobile non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila euro Una recente sentenza della Corte... Leggi tutto...
Cedolare secca sugli affitti e imposta municipale
Con la rivoluzione federalista per le tasse comunali arriva la cedolare secca sugli affitti. A partire dal 2011 i redditi derivanti da contratti di... Leggi tutto...
L’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Facciamo il punto su una tematica di grande interesse per moltissimi utenti sulla quale permangono numerose incertezze e dubbi dovuti alle numerose... Leggi tutto...
Gli assegni familiari
Piccola guida all'assegno per il nucleo familiare. Leggi tutto...
BONUS 55 RISPARMIO ENERGETICO
Attenzione scade al 31 marzo 2010 il termine per l'invio unicamente per via telematica della comunicazione obbligatoria per gli interventi che si... Leggi tutto...
NUOVI LIMITI ANTIRICICLAGGIO
con il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011 è IMMEDIATAMENTE OPERATIVO IL NUOVO LIMITE ANTIRICICLAGGIO al  trasferimento di denaro contante o di... Leggi tutto...
Offerta BUSTE PAGA on line
Se sei alla ricerca di una soluzione efficiente ed elastica per la gestione delle buste paga, se vuoi risparmiare tempo e denaro, se sei stanco di ... Leggi tutto...
Aggiornamento dell'accertamento sintetico
Riscritto l'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 che disciplina le modalità con cui l'Amministrazione finanziaria procede... Leggi tutto...
Dal 2011 ravvedimento più caro!
A decorrere dal 1 febbraio 2011 in primo luogo vengono rimodulate le sanzioni pecuniarie previste per le diverse ipotesi di ravvedimento operoso,... Leggi tutto...
Limiti all'utilizzo di crediti in compensazione
ATTENZIONE dal 2010 VIETATA la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare... Leggi tutto...
Ravvedimento Operoso
Importo da regolarizzare ,00 €   Inserire importo in euro senza... Leggi tutto...
Finanziaria 2008
Finanziaria 2008 tutte le novità per il nuovo anno! Il nostro percorso per orientarsi tra le regole di domani. Leggi tutto...
Il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso rappresenta uno strumento immediato ed efficace per evitare il contenzioso e può essere utilizzato in ogni momento... Leggi tutto...
Devi aprire la partita iva?
Devi aprire la partita IVA e vorresti un consiglio per orientarti tra i diversi regimi? Oggi che le alternative si moltiplicano, l’ottimizzazione... Leggi tutto...
Il regime fiscale agevolato
Un regime che ti permette di pagare un'imposta in misura fissa pari al 10% del reddito conseguito e che semplifica di molto gli adempimenti contabili... Leggi tutto...
Il Regime dei SUPER minimi
  Cambiano le regole per i MINIMI! Dal 2012 il nuovo regime assorbe il precedente regime dei minimi. Con il nuovo regime dei MINIMI il... Leggi tutto...
Servizi pubblicitari
Stai cercando servizi di grafica pubblicitaria, web design, comunicazione integrata e marketing? hai bisogno di creare o modificare la tua immagine... Leggi tutto...
Progettazione siti web e servizi pubblicitari
IO INIZIO DAL WEB! Cerchi visibilità sul web e non sai a chi rivolgerti? Ti hanno chiesto cifre da capogiro? Ti vedi costretto a rinunciare? Hai... Leggi tutto...
Gli assegni familiari
Piccola guida all'assegno per il nucleo familiare. Leggi tutto...
D.L. 96/2008 novità in tema di lavoro straordinario
 Importanti novità in tema di lavoro straordinario: D.L. 96/2008 Leggi tutto...
sicurezza ex - 626?
La sicurezza nella vostra azienda è solamente un obbligo? E invece Essa è parte integrante della qualità e soprattutto in un panorama in cui i... Leggi tutto...
NOVITA': Il libro unico del lavoro
IL LIBRO UNICO DEL LAVORO un solo libro istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito con legge 6 agosto 2008, n.... Leggi tutto...
Per saperne di più: L apprendistato
CONTRATTO DI APPRENDISTATO L'apprendistato è un contratto "a causa mista" ove oltre al normale rapporto di lavoro è prevista una parte formativa:... Leggi tutto...
Abolizione libro soci per le Srl
  L'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, abolisce l’obbligo di adozione del Libro Soci per... Leggi tutto...
Antiriciclaggio: come mettersi in regola!
Come già la normativa sulla privacy e sulla sicurezza ora anche la normativa antiriciclaggio entra nel novero di quelle disposizioni che il... Leggi tutto...
F24 on line
F24 ON LINE: Dal 1 Ottobre 2006, secondo quanto disposto dal nuovo Decreto Legge nr. 223 del 04.07.2006, detto "Decreto Bersani", tutti i soggetti... Leggi tutto...
Pratiche CCIAA
Devi depositare una pratica in CCIAA? Devi depositare il Bilancio d'esercizio o la tua Dichiarazione dei Redditi o assolvere ad altro adempimento?... Leggi tutto...
sicurezza ex 626?
La sicurezza nella vostra azienda è solamente un obbligo? Sbagliato! Essa è parte integrante della qualità e soprattutto in un panorama in cui i... Leggi tutto...
Paghe Online: il bello di fare le paghe

Per poter gestire senza fatica e alcun investimento il servizio paghe

Sei stanco della solita procedura e cerchi un modo efficiente ed elastico per la gestione del servizio paghe? Vuoi risparmiare tempo e denaro? Vuoi cimentarti nella elaborazione dei tuoi cedolini?

Area Consulenti: creata intorno a te!

Mettici alla prova!

Scopri le innumerevoli soluzioni studiate intorno a te! Dallo Sportello CCIAA che ti permette di usufruire di servizi quali Visure, Invio Pratiche e Bilanci, ai diversi software pensati per gestire comodamente e senza investimenti le più svariate aree!

CREA IMPRESA

Diamo valore alle tue idee!!

Un'area dedicata a te per aiutarti a trasformare in impresa le tue idee:  orientarsi tra la normativa, agevolazioni, finanziamenti a fondo perduto e ancora una svariata gamma di servizi pensati su misura per te!

Clouds

Consumo Consapevole Sviluppo del Sud Prodotti Sud Prodotti del Sud
MondoSI: Servizi Integrati per Privati e Imprese, Partita IVA: 10195911002.