| Antiriciclaggio: come mettersi in regola! |
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Come già la normativa sulla privacy e sulla sicurezza ora anche la normativa antiriciclaggio entra nel novero di quelle disposizioni che il professionista è tenuto a conoscere e ad osservare.
La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 7 aprile 2006 reca tre importanti provvedimenti in materia di antiriciclaggio, di cui in particolare rileva per il professionista legale il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2006 n. 141 recante il “Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini di antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto degli artt. 3 comma 2 e 8, comma 4 del dlgs. 20 febbraio 2004 n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”.
Questo Regolamento, che viaggia in parallelo con il Provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC) del 24 febbraio 2006 (recante le “Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali”) segna un percorso obbligato per le categorie interessate. Inoltre Dal 25 Maggio sono estesi gli obblighi anche a: • Società di elaborazione dati • Associazioni di categoria che prestano servizi contabili • Tributaristi • Consulenti che svolgono in maniera professionale l’attività in materia di contabilità e tributi come previsto dal D.Lgs del 20/02/2004 n. 56 ed il relativo decreto di attuazione, il Decreto del 03/02/2006 n.141. LEGGI LA NORMATIVA dlgs231-07_antiriciclaggio
Le norme sono entrate in vigore il 22 aprile del 2006.
E tu? sei in regola?
Art. 3.: Obblighi di identificazione e conservazione Gli artt. 16 e seguenti del D. Lgs 21/11/2007 n. 231 pongono in capo ai professionisti gli obblighi di adeguata verifica della clientela che integrano e sostituiscono i precedenti obblighi di identificazione. Si distinguono pertanto in base alla nuova normativa: Verifiche ordinarie: Possono essere poste in essere anche attraverso propri dipendenti o collaboratori al momento in cui è conferito l'incarico e consistono in: 1. Identificare il cliente e verificarne l'identità isulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente (documento di identità non scaduto per le persone fisiche); 2. Identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; 3. Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4. Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Obblighi semplificati: Quando: a. il cliente è uno dei sogg. indicati all'art. 11 cc. 1 e 2 lett. b,c, Dlgs 231/2007 ovvero trattasi di intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria; oppure ente creditizio o finanziario comunitario o extracomunitario soggetto a obblighi antiriciclaggio o equivalenti; o un ufficio della Pubblica amministrazione. b. la prestazione ha per oggetto: contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda 1.000 o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500; forme pensionistiche complementari; regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione. Nei casi su indicati il professionista dovrà unicamente provvedere ad identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; Obblighi rafforzati: Quando: * In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo * quando il cliente non è fisicamente presente * In caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro stato comunitario o in un paese terzo * operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utlità di valore pari o superiore a 15.000 euro. Ad esempio: Consulenza e trasferimento di quote di SRL, Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili, di attività economiche, Gestioni conti titoli, conti bancari, denaro, incassi e versamenti in nome e per conto del cliente, operazioni di finanza straordinaria, redazione di stime e perizie, assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale. * operazioni di valore indeterminato o indeterminabile. Ad esempio: assistenza in procedure concorsuali, consulenza in materia di contabilità e bilanci, di impianto e organizzazione delle contabilità, revisione contabile. Sono invece escluse dagli obblighi di verificha: * Docenze a corsi, convegni e simili * Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tirbutari * Funzione di sindaco di società, se il collegio sindacale non è incaricato del controllo contabile, di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore * incarico di custode giudiziale dei beni e di aziende * incarico di recupero crediti * tenuta di paghe e contributi In relazione a ciascun cliente il professionista dovrà pertanto istituire un vero e proprio fascicolo contenente: 1. Documenti di identificazione del cliente: fotocopia documento di riconoscimento valido, codice fiscale e certificato attribuzione partita iva; Visura camerale per le persone giuridiche e verifica del legale rappresentante; 2. Documenti comprovanti la natura della prestazione: copia del mandato professionale; dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione, sullo scopo e sull'oggetto dell'attività, se necessario sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o instaurare l'attività. I documenti raccolti devono essere costantemente aggiornati e conservati dal professionista per 10 anni dalla fine della prestazione professionale. Art. 6: Modalita' di tenuta dell'archivio L'archivio e' unico per ogni libero professionista ed deve essere tenuto in maniera trasparente e ordinata, e in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati, nonche' garantire la storicita' delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi. I dati identificativi e le informazioni raccolte devono essere inserite nell'archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione del cliente. Le registrazioni devono essere conservate nell'ordine cronologico d'inserimento nell'archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate. L'archivio può essere formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, o ucartacei , il primo tenuto con sistemi che permettano la certezza della data il secondo numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui e' composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. I liberi professionisti non sono tenuti a istituire l'archivio qualora non vi siano dati da registrare. Art. 9: La segnalazione di operazioni sospette I liberi professionisti hanno l'obbligo di segnalare all'UIC ogni operazione che per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilita' da un delitto non colposo. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalita' ivi previste, non comportano responsabilita' di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori. E' fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano per le informazioni ricevute dal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. 2. L'esenzione prevista al primo comma si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge. |











