| Aggiornamento dell'accertamento sintetico |
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Riscritto l'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 che disciplina le modalità con cui l'Amministrazione finanziaria procede alla determinazione sintetica del reddito in base ad elementi e circostanze di fatto presuntivi di una capacità reddituale netta superiore a quella effettivamente dichiarata (cd. redditometro). Se il reddito dichiarato non è in linea con quello presunto, ANCHE PER UN SOLO ANNO, scatta l'accertamento sintetico! La determinazione sinetica del reddito avviene mediante la presunzione che le spese sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta siano state finanziate con redditi posseduti nel periodo medesimo, ferma restando la possibilità, per il contribuente, di provare che le spese sono state effettuate con altri mezzi. A tale presunzione si affianca l'accertamento da redditometro ossia quello basato sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto ministeriale di prossima pubblicazione attraverso l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. NOVITA': E' venuta meno la previsione secondo cui per poter procedere con l'accertamento sintetico era necessario che il superamento della soglia si verificasse per due o più periodi d'imposta, anche non consecutivi. Ne consegue che IL NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO PUO' ESSERE APLICATO IN RELAZIONE A CIASCUNA ANNUALITA' PER LA QUALE IL REDDITO DICHIARATO NON RISULTI IN LINEA CON QUELLO PRESUNTO. |











