| Abolizione libro soci per le Srl |
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Entro 30 giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale gli amministratori devono depositare, presso il Registro delle Imprese, apposita dichiarazione per la notifica delle variazioni intervenute.La legittimazione ad esercitare i diritti sociali (intervento di voto in assemblea, riscossione dei dividendi) si acquisisce con il deposito al Registro Imprese dell’atto dal quale deriva l’assunzione della qualità di socio. In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, gli effetti che finora conseguivano all’iscrizione nel libro soci dovranno essere riferiti al deposito nel Registro delle Imprese e non sussiste più l’obbligo di predisporre l’elenco dei soci in sede di bilancio e di depositarlo nel Registro delle Imprese. L’obbligo non riguarderà le cooperative a responsabilità limitata, che continueranno a tenere il libro dei soci. ENTRO IL 30.03.2009 LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
La stessa Legge 2/2009 pone in capo agli amministratori delle società interessate l'obbligo di inviare al Registro delle Imprese una specifica comunicazione, in via telematica, entro il 30 marzo 2009, contenente l’elenco completo dei soci, integrato dalle ulteriori informazioni che, a seguito dell'abolizione del libro soci, dovranno essere riportate nel Registro delle Imprese ossia:PREVISTE SANZIONI IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI PER 412 EURO!! - il domicilio di ciascun socio; - i versamenti sulle singole quote. Tali informazioni supplementari devono essere contenute nel campo “Note” di ciascuna quota, senza utilizzare il modello note (XX) allegabile alla pratica. I moduli per la dichiarazione devono essere, di norma, l’intercalare S da allegare al modulo B, con l’indicazione, nel quadro Note, che trattasi di “dichiarazione ai sensi dell’art. 16, c. 12-undecies L. 2/2009". La comunicazione, se effettuata entro il 30 marzo 2009, è esente da bolli e diritti, ivi compreso il diritto di segreteria Le comunicazioni tardive (oltre il 30 marzo 2009) oltre a perdere il beneficio della esenzione del pagamento di bolli e diritti camerali, saranno sanzionabili, in capo a ciascun amministratore, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, prevista per la tardiva presentazione di domande, denunce o dichiarazioni all’ufficio del Registro Imprese per un importo pari a 412 euro. E’ evidente come questo nuovo adempimento, in scadenza il prossimo 30 marzo 2009, rappresenti per gli Studi Professionali un serio impegno: sia per il numero di pratiche da gestire, sia per il periodo, già saturo di impegni e scadenze.HAI BISOGNO DI UNA MANO? QUANTO COSTA LA TUA TRANQUILLITA'? CONTATTACI 06.98.35.64.17 o al 327.61.66.510 o invia una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. per un preventivo Mondo S.I. Soluzioni pensate su misura per Te!
* I costi si intendono esclusi iva e cassa e diritti e bolli dovuti alla CCIAA La pratica sarà evasa solo dopo la ricezione del pagamento. |




Entro 30 giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale gli amministratori devono depositare, presso il Registro delle Imprese, apposita dichiarazione per la notifica delle variazioni intervenute.
E’ evidente come questo nuovo adempimento, in scadenza il prossimo 30 marzo 2009, rappresenti per gli Studi Professionali un serio impegno: sia per il numero di pratiche da gestire, sia per il periodo, già saturo di impegni e scadenze.






