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Obbligo di comunicazione operazioni IVA a partire da 3.000 euro E-mail
Nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA su clienti e fornitori. L’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha introdotto un nuovo adempimento per i soggetti Iva ovvero l’obbligo di comunicare, in via telematica, le operazioni rilevanti ai fini del tributo e di importo pari o superiore a 3.000 euro.
Il 23 dicembre 2010 l’Agenzia ha pubblicato il provvedimento del 22 dicembre 2010 con il quale sono state precisate le specifiche tecniche del nuovo adempimento e sono state dettate specifiche disposizioni che riguardano il periodo di prima applicazione dell’adempimento al fine di  rendere graduale e meno oneroso l’introduzione dello stesso.

Chi sono i soggetti tenuti all’adempimento: Sulla base di quanto previsto dal punto 1 del provvedimento 22 dicembre 2010, sono chiamati ad effettuare la comunicazione in esame
tutti i soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, i cui corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva o a 3.600 euro, al lordo dell’Iva, per le operazioni non documentate mediante emissione di fattura.

SCADENZA
La comunicazione va presentata entro il 31 dicembre 2011 (cadendo di sabato la scadenza slitta al 2.1.2012) ; per l’individuazione delle operazioni da includere nella comunicazione è necessario avere riguardo al momento di registrazione dell’operazione sui registri IVA ovvero, in mancanza, al momento in cui l’operazione è considerata effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72.


Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini IVA che effettuano operazioni rilevanti IVA, quindi tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, comprese quelli in contabilita’ semplificata o nel regime delle nuove iniziative ex art. 13 L. 388/2000.

Soggetti esclusi

Sono esclusi i contribuenti che si avvalgono del Regime dei Minimi ex L. 244/2007 e, limitatamente al 2010, i negozianti ed artigiani non obbligati all’emissione della fattura. Pure esclusi i curatori per gli incarichi fallimentari.


Oggetto dell’adempimento
Il punto 2 del provvedimento 23 dicembre 2010, individua, anzitutto, le operazioni effettuate dai contribuenti Iva che devono essere comunicate mediante l’assolvimento del nuovo adempimento e ovvero:
• cessioni di beni e prestazioni di servizi rese sia nei confronti di soggetti Iva che nei confronti di privati;
• cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi d’imposta.
Entrambe quando il relativo corrispettivo dovuto è costituito da un importo pari o superiore a:
• 3.000 euro, al netto dell’Iva, per le operazioni documentate mediante emissione di fattura;
• 3.600 euro, al lordo dell’Iva, per le operazioni escluse dall’obbligo di certificazione mediante emissione
di fattura e documentate, pertanto, con ricevuta o scontrino fiscale (si tratta sostanzialmente di operazioni
effettuate nei confronti di privati).

Si evidenzia che qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.
Per quanto riguarda, invece, i contratti da cui derivano dei corrispettivi periodici (ad esempio, contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura) con il punto 2.2 del provvedimento in commento è stato precisato che costituiscono oggetto di comunicazione i corrispettivi complessivamente dovuti in un anno solare quando il relativo ammontare complessivo risulti di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Sono escluse dall’adempimento (punto 2.4 del provvedimento)alcune operazioni che sono già oggetto di monitoraggio da parte dell’Amministrazione e in particolare, si tratta delle:
  • importazioni;
  • esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) e b), del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti e da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list, di cui ai decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, e cioè le operazioni per le quali, a partire da luglio 2010, è previsto l’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo del decreto legge n. 40 del 2010;
  • operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 1973 e cioè i contratti di assicurazione, di fornitura di energia elettrica, i servizi di telefonia, eccetera.
  • le cessioni o gli acquisti IntraUE non imponibili art. 41/331 (perche’ gia’ comunicate con gli elenchi Intra)
  • le cessioni di immobili e i contratti di mutuo (gia’ a conoscenza del Fisco)
  • gli acquisti fuori campo Iva (es.: affitto pagato a privato)
  • le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse da Iva art. 15/633 (che non si contano ai fini del superamento della soglia, esempio le fatture degli spedizionieri doganali recanti l’anticipazione dell’Iva)
  • le cessioni a privati se il pagamento e’ avvenuto tramite carta di credito, carte prepagate o bancomat (l’assegno bancario, circolare o il bonifico invece comportano l’obbligo di segnalazione)

Precisiamo che non si tratta di un elenco clienti o fornitori, bensi’ di un elenco di operazioni, pertanto lo stesso cliente puo’ apparire in piu’ righe dell’elenco se piu’ volte ha acquistato beni o servizi per almeno € 25.000.

I dati da indicare nella comunicazione (punto 3 del provvedimento 22 dicembre 2010)sono:
• l’anno di riferimento;
• il numero di partita Iva o, in assenza di questo, il numero di codice fiscale del cedente, del prestatore, del cessionario o del committente;
• per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, deve essere indicato:
- per le persone fisiche: cognome, nome, luogo, data di nascita, sesso e domicilio fiscale;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale;
• i corrispettivi dovuti dal cessionario/committente o al cedente/prestatore e l’ammontare dell’Iva applicata.
In presenza di operazioni non imponibili o esenti la specificazione che si tratta di tali tipologie di operazioni. Si evidenzia che per le operazioni certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale deve essere indicato il corrispettivo comprensivo dell’Iva applicata.

Periodo di riferimento, modalità e termini per l’invio (punti 4 e 5 del provvedimento in esame)

Il termine per la presentazione della comunicazione in esame è stato individuato nella data del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica.
È ammessa la sostituzione di una comunicazione inviata con un’ulteriore comunicazione, previo annullamento della precedente, nel termine dei 30 giorni successivi alla scadenza del 30 aprile (a regime non oltre il 30 maggio).

REGIME TRANSITORIO PERIODO DI IMPOSTA 2010

Al fine di introdurre gradualmente il nuovo adempimento e attenuare il suo forte impatto sulla platea di contribuenti Iva, in fase di prima applicazione l’Agenzia delle entrate ha ritenuto di prevedere alcune disposizioni derogatorie che riguardano specificatamente la comunicazione relativa all’anno d’imposta 2010 appena conclusosi.

Esclusivamente per tale periodo d’imposta, infatti, è stato elevato a 25.000 euro il limite delle operazioni oltre il quale è obbligatorio effettuare la comunicazione.
Inoltre, è stato previsto che l’obbligo di comunicazione per il 2010 riguarda solo le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione. Sono esclusi, pertanto, i corrispettivi certificati mediante emissione di scontrino o ricevuta fiscale.
Si evidenzia che sulla base di quanto previsto dalpunto 2.5 del provvedimento, tale esclusione dall’adempimento opera anche con riferimento alle operazioni escluse dall’obbligo di emissione della fattura effettuate fino alla data del 30 aprile 2011. Ne consegue che le operazioni non documentate da fattura (verso privati) da comunicare sono quelle effettuate a partire dal 1° maggio 2011.

Infine, esclusivamente per l’adempimento relativo al periodo d’imposta 2010, il termine per la presentazione è stato posticipato al 31 ottobre 2011.

Sanzioni
L’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 stabilisce che per l’omissione delle comunicazioni, nonché per l’invio con dati incompleti o inesatti, si rende applicabile la sanzione di cui all’articolo 11 decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzione amministrativa da euro 258,22 a euro 2065,82).

ESEMPI
Si conderino alcuni esempi:

1) Forniture ricorrenti: se ogni mese vendiamo merce al Cliente A per circa € 4.000 + Iva, non scatta nessun obbligo di comunicazione anche se alla fine del 2010 gli abbiamo venduto per totali € 48.000 in quanto ogni operazione, se autonoma e considerata singolarmente, non supera € 25.000. Se un mese vendiamo a quel cliente per euro 30.000 + Iva, scatta l’obbligo di segnalare solo quella operazione.

2) Appalti, forniture periodiche contrattualizzate, somministrazioni, contratti di manutenzione: al contrario, se per un appalto fatturiamo al medesimo cliente € 5.000 mensili + Iva per 6 mesi, scatta l’obbligo perche’ complessivamente l’operazione, pari a 30.000 euro, viene considerata unitariamente e supera il limite di € 25.000.
Regole particolari valgono infatti per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, per i quali gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sussistono qualora i corrispettivi complessivamente dovuti siano di importo non inferiore a € 25.000.

Altro esempio: se un fornitore di mobili a luglio 2010 vende un salotto per € 20.000 euro e a settembre vende allo stesso cliente una cucina per € 12.000 euro, nessuna comunicazione andra’ fatta se trattasi di due acquisti distinti, mentre andra’ fatta se esiste un unico contratto di fornitura dei due oggetti.
In questi casi infatti al fine di determinare il superamento o meno del limite soglia, in presenza di:
- contratti dai quali derivano pagamenti periodici (appalto, fornitura, somministrazione, locazione, noleggio, manutenzioni, ecc.): va fatto riferimento ai corrispettivi relativi ad un intero anno solare;
- contratti tra loro collegati: va fatto riferimento al corrispettivo relativo all’intera operazione nel suo complesso.
In merito l’Agenzia Entrate ha precisato che il collegamento negoziale tra più contratti può essere previsto sia da disposizioni normative che dalle condizioni contrattuali fissate autonomamente dalle parti e che va comunicato soltanto l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento.
Facendo un ulteriore esempio, in un contratto per la tenuta ed elaborazione della contabilità che prevede un corrispettivo mensile di € 3.000 (per un totale di € 36.000 annui), se nel 2010 sono stati fatturati acconti per complessivi € 15.000, entro il 31.12.2011 si dovrà comunicare l’operazione in esame anche se l’importo e’ sotto la soglia di riferimento.
Analogamente nel caso di cessioni di beni per un importo, supponiamo, di 30.000 euro, con fatturazione nell’anno 2010 di un unico acconto di 8.000 euro: nell’elenco per il 2010 dovrà essere indicata l’unica operazione resa e ricevuta nell’anno, pari a 8.000 euro, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo «data dell’operazione» la data di registrazione dell’operazione stessa.

3) Note di variazione

Nel caso di fatture rettificate da note di variazione (Note di Credito o di Debito), occorre indicare come importo dell’operazione la differenza, ma solo se la Nota di variazione e’ nello stesso anno solare. Se l’operazione e’ di importo, supponiamo, di € 28.000 e la nota di credito e’ di euro 5.000, l’operazione non va comunicata perche’ inferiore alla soglia limite di € 25.000.

4) Fatture cointestate

E’ tipico delle imprese edilizie. Preliminarmente si considera l’importo totale della fattura per verificare il superamento della soglia, in caso positivo va effettuata una segnalazione per ogni cointestatario per la quota di sua spettanza (anche se inferiore alla soglia) indicando come modalita’ di pagamento il codice 2 “pagamento frazionato”.


 
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