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Manovra 2011-2012: misure urgenti finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività economica E-mail

La manovra correttiva di 24 miliardi di euro avrà effetti strutturali e l'obiettivo di portare il rapporto deficit-pil nel 2012 al di sotto del 3%, secondo quanto prevede il Trattato di Maastricht.

Ecco alcune delle misure principali del provvedimento:


1. In materia di lotta all'evasione:
a. Partecipazione Comuni nell'accertamento fiscale
b.
il Redditometro
c. Contrasto al fenomeno delle imprese apri e chiudi
 

d. Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica
e. ritenuta  del  10  per  cento  a  titolo   di   acconto per le ristrutturazioni edilizie

f. Tracciabilita' dei pagamenti
g. Obbligo di comunicazione telematica fattura oltre i tremila euro

h. Riduzione tempi per cartelle

i.Preclusione alla autocompensazione in presenza  di  debito  su  ruoli Definitivi


2.In materia di agevolazioni fiscali:
a. Vantaggi fiscali per il mezzogiorno
b.Agevolazioni per i ricercatori

 

3. In materia di Aggiornamento del catasto: case fantasma


1. In materia di lotta all'evasione
:

- Partecipazione Comuni nell'accertamento fiscale. secondo l'art. 18 del decreto legge, viene previsto il potenziamento dell’azione dei Comuni nell’ambito dell’accertamento fiscale e del recupero dei tributi inevasi: il 33% delle maggiori entrate reperite con questa modalità verranno attribuite ai comuni stessi.
A questo scopo per i comuni con più di 5000 abitanti verrà istituito obbligatoriamente, entro 90 giorni dall’entrate in vigore del decreto legge, il “Consiglio tributario” con il compito di segnalare all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Inps tutti gli elementi ritenuti utili al fine di integrare la dichiarazione tributaria del contribuente.
Precedentemente, l’istituzione del Consigli Tributario era facoltativa: con il decreto diventerà obbligatorio.
Per quanto invece riguarda i comuni al di sotto dei 5000 abitanti, è previsto invece l’obbligo di unirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. Inoltre, entro 45 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge, un provvedimento  stabilirà le modalità di trasmissione ai comuni delle dichiarazioni dei redditi dei cittadini residenti.
Il provvedimento verrà emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Inps, la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni.
La partecipazione dei comuni consisterà nella segnalazione all'Agenzia delle entrate,  alla  Guardia di finanza  e  all'INPS,  di  elementi  utili  ad  integrare  i  dati contenuti nelle dichiarazioni  presentate  dai  contribuenti  per  la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei  comuni  le dichiarazioni  di  cui  all'articolo  2  dei  contribuenti  in   essi residenti;  gli  Uffici  dell'Agenzia  delle  entrate,  prima   della emissione degli avvisi di accertamento, ai  sensi  dell'articolo  38, quarto comma e  seguenti,  inviano  una  segnalazione  ai  comuni  di domicilio fiscale dei soggetti passivi.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente,  con  riferimento agli accertamenti di cui sopra,  comunica  entro  sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento  in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

- il Redditometro:
Il redditometro sarà riscritto dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto prevede la misura correttiva che conferisce la delegata all’Agenzia.
L’accertamento si pone in essere quando il reddito dichiarato dal contribuente è inferiore al 20% rispetto a quello del redditometro. Precedentemente la percentuale prevista corrispondeva al 25%. L’Amministrazione Finanziaria può arrivare a tale risultato o mediante l’uso del redditometro attraverso  le stime del reddito individuale che si basano su elementi determinati come la tipologia della famiglia, la localizzazione territoriale e classe di reddito familiare.
L'ufficio puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla  base  delle  spese  di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva  la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con  redditi  diversi da quelli posseduti nello stesso periodo  d'imposta,  o  con  redditi esenti o soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica  del  reddito  complessivo  di  cui  ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il  reddito  complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla  determinazione  sintetica  del  reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a  comparire  di persona o per mezzo di rappresentanti  per  fornire  dati  e  notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.
Vedi Aggiornamenti sull'argomento.

- Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi»: Le imprese che cessano l'attivita' entro un anno dalla  data  di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione  delle posizioni da sottoporre  a  controllo  da  parte  dell'Agenzia  delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da  assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni  a  specifico  rischio  di evasione e frode fiscale e contributiva. 


- Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica» : La  programmazione  dei  controlli  fiscali  dell'Agenzia  delle entrate e della Guardia di  finanza  deve  assicurare  una  vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio,  sulle  imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non  determinata  da compensi erogati ad amministratori e soci, per  piu'  di  un  periodo d'imposta e non abbiano deliberato e  interamente  liberato  nello stesso periodo uno o piu' aumenti di capitale  a  titolo  oneroso  di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse. 
LA PERDITA FISCALE CHE SI PROTRARE PER ALMENO DUE ESERCIZI CONSECUTIVI sarà sufficiente, in assenza di deliberazioni sociali di aumenti di capitale a titolo oneroso, di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse, a legittimare l'attività di accertamento da parte degli Organi di controllo.
 


- Contrasto di interessi : A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano  una  ritenuta  del  10  per  cento  a  titolo   di   acconto dell'imposta sul reddito  dovuta  dai  beneficiari,  con  obbligo  di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi  ai  bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.


- Tracciabilita' dei pagamenti: Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, in base all’art.20, viene stabilito unl tetto alla tracciabilità dei contanti da 12.500, previsti dalla disciplina precedente a 5.000 euro. Sarà pertanto obbligatorio, sopra la soglia dei 5000 euro effettuare i pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalita' di pagamento bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico. Inoltre la manovra apporta modifiche allo stesso decreto legislativo n. 231/2007 con l'introduzione, all'art. 58, dopo il comma 7, di una nuova disposizione che prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbigo, non potrà essere  comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.
Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro  la  sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per  le  violazioni  di  cui  ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila  euro le sanzioni  minima  e  massima  sono  aumentate  del  cinquanta  per cento.
 

- Obbligo di comunicazione telematica fattura oltre i tremila euroCon provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  saranno individuate  modalita'  e  termini,  tali  da  limitare  al   massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione  telematica  delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  di importo  non  inferiore  a  euro  tremila.  
Vedi Aggiornamenti sull'argomento
 

- Riduzione tempi per cartelle: l'accertamento e l'emissione del ruolo diventano contestuali, in questo modo si riduce il tempo per contestazioni e ricorsi. Concentrazione della riscossione nell'accertamento


- Preclusione alla autocompensazione in presenza  di  debito  su  ruoli Definitivi: A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi  accessori,  e per  i  quali  e'  scaduto  il  termine  di  pagamento.  In  caso  di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si  applica  la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori  e  per  i  quali  e' scaduto il termine di pagamento  fino  a  concorrenza  dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata  fino al  momento  in  cui  sull'iscrizione  a  ruolo  penda  contestazione giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque  superiore  al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della  definizione  della  contestazione.   E'  comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme  iscritte  a  ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante  la  compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita'  stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  da  emanare entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.
Vedi Aggiornamenti sull'argomento
 
2.In materia di agevolazioni fiscali:

- Vantaggi fiscali per il mezzogiorno:
Alle Regioni del Sud viene trasferito il potere impositivo in materia di Irap per le nuove imprese. Le Regioni potranno quindi determinare l'aliquota dell'imposta fino ad azzerarla. Inoltre, sempre nel meridione, potranno essere istituite le cd. “zone a burocrazia zero”: le nuove iniziative economiche verranno semplificate e i provvedimenti saranno conclusi con provvedimenti del prefetto o con meccanismo del silenzio-assenso.

- Agevolazioni per i ricercatori:
Il decreto prevede la possibilità di agevolazioni fiscali per gli italiani residenti all’estero che svolgano una attività di ricerca con la condizone che acquisiscano la residenza fiscale in Italia.
      

3. In materia di Aggiornamento del catasto 
 
- A  decorrere  dalla  data  del  1°  gennaio  2011  e'  attivata l'«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio.
Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione   integrata   ipotecario-catastale,   prevedendone    le modalita'  di  erogazione,  gli  effetti,  nonche'   la   progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il  predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
Entro il 31 dicembre 2010 i  titolari  di  diritti  reali  sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati  secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36,  del  citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del  1°  gennaio  2007  alla data  del  31  dicembre  2009,   sono   tenuti   a   procedere   alla presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa dichiarazione  di aggiornamento catastale. A decorrere dal 1°  gennaio  2011,  l'Agenzia  del  Territorio,inoltre sulla   base   di   nuove   informazioni   connesse    a    verifiche tecnico-amministrative,  da  telerilevamento  e  da  sopralluogo  sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i  Comuni,  ulteriori  fabbricati che non risultano dichiarati al  Catasto. 

L'Agenzia  del  Territorio,  successivamente alla registrazione degli  atti  di  aggiornamento  presentati,  rende disponibili ai  Comuni  le  dichiarazioni  di  accatastamento  per  i controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il  Portale per i Comuni.
Entro il medesimo termine del 31 dicembre  2010  i  titolari  di diritti reali  sugli  immobili  oggetto  di  interventi  edilizi  che abbiano  determinato  una  variazione  di   consistenza   ovvero   di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere  alla presentazione, ai  fini  fiscali,  della  relativa  dichiarazione  di aggiornamento catastale.
Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono  a presentare ai sensi del comma 8  le  dichiarazioni  di  aggiornamento catastale entro il  termine  del  31  dicembre  2010,  l'Agenzia  del Territorio, nelle  more  dell'iscrizione  in  catasto  attraverso  la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, con oneri  a  carico  dell'interessato  da   determinare   con   apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio,  da  emanare entro il 31 dicembre 2010, di una rendita presunta,  da  iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi  tecnici
forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite  convenzioni  con  gli  Organismi  rappresentativi delle categorie professionali.

Gli atti pubblici e le scritture  private  autenticate  tra vivi aventi  ad  oggetto  il  trasferimento,  la  costituzione  o  lo scioglimento  di  comunione  di  diritti  reali  su  fabbricati  gia' esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia,  devono contenere, per le unita' immobiliari  urbane,  a  pena  di  nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle  planimetrie depositate  in  catasto  e  la  dichiarazione,  resa  in  atti  dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie,  sulla  base  delle  disposizioni  vigenti  in materia catastale. La predetta dichiarazione puo'  essere  sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico  abilitato
alla presentazione degli atti di aggiornamento  catastale.  
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua  gli  intestatari catastali e verifica  la  loro  conformita'  con  le  risultanze  dei registri immobiliari.

La richiesta di registrazione di contratti, scritti o  verbali, di locazione o affitto di  beni  immobili  esistenti  sul  territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili.
La mancata o errata indicazione dei  dati  catastali  e'  considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

leggi il testo integrale del provvedimento

 

 

 
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