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La manovra correttiva di 24 miliardi di euro avrà effetti strutturali e l'obiettivo di portare il rapporto deficit-pil nel 2012 al di sotto del 3%, secondo quanto prevede il Trattato di Maastricht.
Ecco alcune delle misure principali del provvedimento:
1. In materia di lotta all'evasione:
a. Partecipazione Comuni nell'accertamento fiscale
b. il Redditometro
c. Contrasto al fenomeno delle imprese apri e chiudi
d. Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica
e. ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto per le ristrutturazioni edilizie
f. Tracciabilita' dei pagamenti
g. Obbligo di comunicazione telematica fattura oltre i tremila euro
h. Riduzione tempi per cartelle
i.Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli Definitivi
2.In materia di agevolazioni fiscali:
a. Vantaggi fiscali per il mezzogiorno
b.Agevolazioni per i ricercatori
3. In materia di Aggiornamento del catasto: case fantasma
1. In materia di lotta all'evasione:
- Partecipazione Comuni nell'accertamento fiscale. secondo l'art. 18 del decreto legge, viene previsto il potenziamento dell’azione dei Comuni nell’ambito dell’accertamento fiscale e del recupero dei tributi inevasi: il 33% delle maggiori entrate reperite con questa modalità verranno attribuite ai comuni stessi.
A questo scopo per i comuni con più di 5000 abitanti verrà istituito obbligatoriamente, entro 90 giorni dall’entrate in vigore del decreto legge, il “Consiglio tributario” con il compito di segnalare all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Inps tutti gli elementi ritenuti utili al fine di integrare la dichiarazione tributaria del contribuente.
Precedentemente, l’istituzione del Consigli Tributario era facoltativa: con il decreto diventerà obbligatorio.
Per quanto invece riguarda i comuni al di sotto dei 5000 abitanti, è previsto invece l’obbligo di unirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. Inoltre, entro 45 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge, un provvedimento stabilirà le modalità di trasmissione ai comuni delle dichiarazioni dei redditi dei cittadini residenti.
Il provvedimento verrà emanato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Inps, la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni.
La partecipazione dei comuni consisterà nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi:
L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui sopra, comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.
- il Redditometro:
Il redditometro sarà riscritto dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto prevede la misura correttiva che conferisce la delegata all’Agenzia.
L’accertamento si pone in essere quando il reddito dichiarato dal contribuente è inferiore al 20% rispetto a quello del redditometro. Precedentemente la percentuale prevista corrispondeva al 25%. L’Amministrazione Finanziaria può arrivare a tale risultato o mediante l’uso del redditometro attraverso le stime del reddito individuale che si basano su elementi determinati come la tipologia della famiglia, la localizzazione territoriale e classe di reddito familiare.
L'ufficio puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.
Vedi Aggiornamenti sull'argomento.
- Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi»: Le imprese che cessano l'attivita' entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
- Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica» : La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per piu' di un periodo d'imposta e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o piu' aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.
LA PERDITA FISCALE CHE SI PROTRARE PER ALMENO DUE ESERCIZI CONSECUTIVI sarà sufficiente, in assenza di deliberazioni sociali di aumenti di capitale a titolo oneroso, di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse, a legittimare l'attività di accertamento da parte degli Organi di controllo.
- Contrasto di interessi : A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
- Tracciabilita' dei pagamenti: Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, in base all’art.20, viene stabilito unl tetto alla tracciabilità dei contanti da 12.500, previsti dalla disciplina precedente a 5.000 euro. Sarà pertanto obbligatorio, sopra la soglia dei 5000 euro effettuare i pagamenti di beni o servizi con assegni non trasferibili, bonifici o altre modalita' di pagamento bancario, postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico. Inoltre la manovra apporta modifiche allo stesso decreto legislativo n. 231/2007 con l'introduzione, all'art. 58, dopo il comma 7, di una nuova disposizione che prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbigo, non potrà essere comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.
Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.
- Obbligo di comunicazione telematica fattura oltre i tremila euro: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila.
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- Riduzione tempi per cartelle: l'accertamento e l'emissione del ruolo diventano contestuali, in questo modo si riduce il tempo per contestazioni e ricorsi. Concentrazione della riscossione nell'accertamento
- Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli Definitivi: A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non puo' essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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2.In materia di agevolazioni fiscali:
- Vantaggi fiscali per il mezzogiorno:
Alle Regioni del Sud viene trasferito il potere impositivo in materia di Irap per le nuove imprese. Le Regioni potranno quindi determinare l'aliquota dell'imposta fino ad azzerarla. Inoltre, sempre nel meridione, potranno essere istituite le cd. “zone a burocrazia zero”: le nuove iniziative economiche verranno semplificate e i provvedimenti saranno conclusi con provvedimenti del prefetto o con meccanismo del silenzio-assenso.
- Agevolazioni per i ricercatori:
Il decreto prevede la possibilità di agevolazioni fiscali per gli italiani residenti all’estero che svolgano una attività di ricerca con la condizone che acquisiscano la residenza fiscale in Italia.
3. In materia di Aggiornamento del catasto
- A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e' attivata l'«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio.
Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalita' di erogazione, gli effetti, nonche' la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262, del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del Territorio,inoltre sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.
L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformita' urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.
Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di
destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010, di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici
forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio puo' stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari.
La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili.
La mancata o errata indicazione dei dati catastali e' considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
leggi il testo integrale del provvedimento
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