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Limiti all'utilizzo di crediti in compensazione E-mail
ATTENZIONE dal 2010 VIETATA la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento. La disposizione contenuta nell’articolo 31, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010 comporta importanti novità in tema di compensazioni di crediti erariali e in particolare stabilisce che: a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

La disposizione pertanto configura un obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e una riserva indisponibile del credito pari all'ammontare di tali debiti.

La norma deve intendersi con riferimnto alle Imposte dirette all' Imposta sul Valore Aggiunto e alle altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.

La piena operatività della norma presuppone ancora l’adozione di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.

Transitoriamente nelle more dell'uscita del decreto le compensazioni in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro non sono sanzionabili a condizione che l’utilizzo dei crediti non intacchi quelli destinati al pagamento del debito fiscale

Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione.

Di conseguenza, fino all’emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.

AGGIORNAMENTI: istituito il codice tributo per il pagamento in compensazione delle somme iscritte a ruolo

Ai sensi dell'art 31 comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010n. 122 il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali, è effettuato dai contribuenti mediante l'esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema del versamento unificato.
I pagamenti possono essere effettuati dai contribuenti mediante modello F24 Accise con indicazione all'interno della sezione Accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione, del codice tributo Ruol
Nel dettagio indicare:
  • nel campo ente la lettera R
  • nel campo prov la sigla della provincia di competenza dell'agente di riscossione che ha a carico il debito
  • nel campo codice tributo Ruol
  • restano in bianco i campi codice identificativo, mese e anno di riferimento
Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere, con le modalità definite dall'agente della riscossione stesso. in assenza della comunicazione l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602.

SANZIONI

L'indebita compensazione è punita con una sanzione pari al 50 per cento degli importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il pagamento e non può, comunque, superare il limite del 50 per cento dell'ammontare indebitamente compensato.
 
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