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Le società cooperative sono società a capitale variabile nelle quali, ovvero, le variazioni del numero dei soci e le conseguenti variazioni del capitale sociale non comportano modificazione dell'atto costitutivo, sì da dare alla società una struttura aperta e che si caratterizzano per lo specifico scopo perseguito nello svolgimento dell'attività di impresa: lo scopo mutualistico.

Secondo il dettato dell'Art. 2511 infatti solo le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative,  ove per scopo mutualistico si intende una diversità dello scopo-fine perseguito rispetto alle società lucrative che nel caso delle società cooperative non sarà la produzione di utili da distribuire tra i soci bensì fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.

L'attuale disciplina opera una fondamentale distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e altre cooperative riservando unicamente alle prime le agevolazioni di carattere tributario.

Perchè dunque una società cooperativa si possa definire cooperativa a mutualità prevalente dovranno manifestarsi le condizioni di seguito riepilogate:
-  la presenza nello statuto di clausole che limitano la distribuzione di utili e riserve ai soci cooperatori (art. 2514)
- la circostanza che la attività della società deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci, ovvero deve utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dei soci o beni e servizi dagli stessi apportati, prevalenza che ricorre quando i rapporti di scambio con i soci superano il cinquanta per cento del totale dei rapporti intrattenuti nell'anno dalla società. Condizioni di prevalenza che devono essere documentate nella nota integrativa al bilancio.

 


  La forma adottabile varia da quella a 
responsabilità illimitata ove per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'art. 2541 (att. 217), a quella a responsabilità limitata ove per le obbligazioni sociali risponde unicamente la società con il suo patrimonio, sempre che il numero di soci sia inferiore a venti e comunque pari o superiore a tre o l'attivo dello stato patrimoniale non superi il milione di euro, in caso contrario si dovrà infatti optare per la forma della società per azioni (e in tal caso il numero minimo di soci è pari a 9).

ATTENZIONE: La società si scioglie e deve essere posta in liquidazione se il numero dei soci scende al di sotto del minimo  (tre per le srl e nove per le spa) e non è reintegrato nel termine massimo di un anno.

L'atto costitutivo può anche stabilire che nelle società a responsabilità limitata in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541 (att. 217).


La denominazione sociale, in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata (2564, 2567).

Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie (2342 e seguenti), le assemblee (2363 e seguenti), gli amministratori (2380 e seguenti), i sindaci (2397 e seguenti), i libri sociali (2421 e seguente), il bilancio (2423 e seguenti) e la liquidazione (2448 e seguenti) delle società per azioni, in quanto compatibili.

La società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo deve essere depositato (2626) entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330.
Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli artt. 2331 e 2332.
Le società cooperative sono inoltre tenute a iscriversi in un apposito albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive.



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Al momento dell'iscrizione della cooperativa nell'albo, oltre all'opzione mutualità prevalente (per il sussistere delle condizioni di cui sopra), prevalente di diritto (es. le cooperative sociali) e altre, si dovrà scegliere la categoria fra quelle proposte (produzione di lavoro, sociali, di conferimento di prodotti agricoli, edilizie di abitazione, pesca, consumo, consorzi cooperativi, consorzi agrari) mutuate in buona parte dalla precedente classificazione del registro prefettizio.
Nell'albo delle cooperative non sono iscrivibili le società di mutuo soccorso e gli altri enti mutualistici non societari.
Tutte le cooperative che non presentano la domanda di iscrizione all'albo sono escluse da qualsiasi forma di agevolazione fiscale e nei confronti delle stesse verrà promossa azione di vigilanza per verificarne l'effettiva esistenza.
La mancata iscrizione nell'albo configura ipotesi di irregolare funzionamento della cooperativa in quanto non consente lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'autorità governativa e pertanto sanzionabile con adozione del provvedimento di gestione commissariale.
Il numero di iscrizione nell'albo è indispensabile per la completezza formale e sostanziale di qualsiasi atto o documento della cooperativa.

Dopo l'iscrizione dovranno essere comunicate all'albo le variazioni della ragione sociale e della sezione o categoria di attività.
Particolare importanza riveste la variazione della sezione che consegue al passaggio da un tipo di mutualità all'altro.
L'art. 223 sexiesdecies prevede che all'albo dovrà essere inviato anche il bilancio per via telematica proprio al fine di consentire al MAP la verifica del rispetto dei parametri della mutualità di cui all'art. 2513.

Il modello per l’iscrizione all’albo va depositato al registro delle imprese tramite il modello C17 scaricabile dal sito
infocamere

alla voce “download software”.
Il modulo va scaricato (si ricorda che non va scannerizzato bensì compilato on-line), compilato, firmato digitalmente e allegato alla pratica telematica tramite il quadro di riepilogo indicando il codice tipo documento “C17 Modulo Albo Cooperative”.
I diritti di segreteria sono pari a euro 40,00
L’imposta di bollo è pari all’importo vigente.

La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.
Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata, non e determinato in un ammontare prestabilito. Ogni socio cooperatore persona fisica ha in assemblea un solo voto qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle sue azioni (c.d voto per teste), principio che sottolinea il rilievo della persona dei soci anche nel funzionamento della società e nell'indirizzo dell'attività comune. Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.


ATTENZIONE: Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell'ammontare della propria quota (2626).

 


Nelle società cooperative nessun socio può in ogni caso avere una quota superiore a centomila euro né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma (2532).
ATTENZIONE: nelle cooperative le quote o azioni non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori, il cui provvedimento deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dalla richiesta (vale il silenzio assenso). L'atto costitutivo può anche vietare del tutto la cessione salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla società con preavviso di novanta giorni e purchè siano decorsi almeno due anni dall'ingresso in società.

Oltre ai soci cooperatori è prevista anche la figura del socio sovventore interessato unicamente a investire con profitto i propri capitali. In questo caso le azioni nominative sono liberamente trasferibili, salvo diversa previzione statutaria, e possono essere previsti particolari condizioni nella ripartizione degli utili.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.
La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci (2626).
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

 


La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.
Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.




Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

 



Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie.
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2397.
La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.
In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci (2518).

 


Nella distribuzione degli utili qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta (il 30%)  parte degli utili netti annuali.
ATTENZIONE: Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.
Sezione V Delle modificazioni dell'atto costitutivo

Le agevolazioni fiscali:
Per le cooperative è soggetta ad IRES una quota pari al 30% degli utili netti annuali indipendnetemente dal fatto che siano o meno accantonati a riserva indivisibile.Ne consegue che la distribuzione di un importo superiore a tale percentuale comporterà la tassazione di tale maggiore importo. Per la restante quota di utili netti la cooperativa può beneficiare delle disposizioni specifiche in base alle quali non concorrono a formare il reddito imponibile le somme destinate a :
- riserve indivisibili
- fondimutualistici nella misura pari al 3% degli utili netti
- rivalutazione gratuita delle quote o delle azioni.


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